TITOLARE EFFETTIVO FINALMENTE DISPONIBILE?  – Giugno 2022

di Marco Ferfoglia

LE RECENTI NORMATIVE SUL TITOLARE EFFETTIVO

La normativa di contrasto al riciclaggio prevede con l’art.21 del Decreto Legislativo 231 2007 l’obbligo di mantenere aggiornate le informazioni del titolare effettivo.

Dopo una discreta attesa con la Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, è stato pubblicato il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti affini.

Ora si attende l’emanazione del “decreto operativo” del Mise-MEF con lo stesso saranno individuati, e aggiornate le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti all’istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle Imprese e l’accesso alle stesse.

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE CON IL TITOLARE EFFETTIVO

Con il completamento normativo indicato, abbiamo appreso alla Fiera del Credito di metà giugno 2022, che il Registro delle Imprese gestito da Infocamere, potrà quindi acquisire fra qualche mese le informazioni relative alla titolarità effettiva, ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese da parte degli:

  • Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
  • I soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

DISPONIBILITA’ DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

 Corroborato da un po’ di ottimismo posso immaginare che Infocamere potrà rendere disponibile l’evidenza del titolare effettivo tra circa sei mesi. L’accesso ovvero visibilità di questo dato sarà consentito in modo differenziato a seconda del profilo dei “soggetti interessati”,  questi sono in sintesi stati classificati in:

  • Autorità.
  • Soggetti obbligati.
  • Altri soggetti interessati.

Finito questo iter lungo e annoso, sicuramente le banche saranno in parte sgravate da ricerche lunghe e noiose. In questo modo gli Uffici di Anti Money Laundering potranno concentrarsi finalmente sulla verifica ed individuazione di vere “operazione sospette” e non di quelle che risultano solo burocraticamente carenti.

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