Bail-in verso bail-out: considerazioni critiche – Maggio 2026
di Ivo Invernizzi*
Quando i governi europei acquisiscono partecipazioni azionarie in banche in difficoltà ma non ancora in risoluzione con sede legale nel proprio stato, tale fattispecie si colloca all’incrocio di 2 fonti normative:
– le norme UE in materia di aiuti di Stato (articoli 107-109 del TFUE): gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea TFUE (precedentemente articoli 87-89 CE) stabiliscono il quadro per il controllo degli aiuti di Stato alle imprese, comprese le istituzioni finanziarie, al fine di prevenire distorsioni del mercato all’interno dell’UE.
– la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (Direttiva 2014/59/UE, BRRD Bank Recovery and Resolution Directive, adottata nel 2014 al fine di fornire alle Autorità di Vigilanza strumenti completi per la gestione delle banche in difficoltà (Commissione Europea).
L’utilizzo di “sostegni finanziari pubblici straordinari” (EFSF European Financial Stability Facility), come definiti dall’articolo 2(28) della Direttiva europea BRRD, al fine di sostenere una banca in difficoltà costituisce concretamente un aiuto di Stato, sebbene gli aiuti di Stato non siano categoricamente vietati. La liceità giuridica del poter configurare l’acquisto di una partecipazione azionaria in una banca in difficoltà di fatto configurando un bail-out e di fatto evitando il bail-in, dipende in modo cruciale dalla solvibilità della banca, dalla sua natura sistemica e dall’applicabilità delle eccezioni previste dall’articolo 32(4) della BRRD.
Sussistono a nostro avviso quattro questioni chiave.
Legittimità ai sensi dell’articolo 32(4) della BRRD: l’eccezione di solvibilità
La Commissione Europea ha confermato che una banca deve essere dichiarata in difficoltà o a rischio di fallimento qualora necessiti di un sostegno finanziario pubblico straordinario, salvo in specifici casi eccezionali definiti dall’articolo 32(4) della BRRD. Gli acquisti di azioni da parte del governo in un istituto solvibile e non in difficoltà possono quindi essere leciti, a condizione che la certificazione di solvibilità fornita dalla BCE e dal Single Supervisory Mechanism sia ottenuta preventivamente. Il rischio è che le Autorità di vigilanza potrebbero non concordare tra loro sulla valutazione del grado di solvibilità, creando una ‘zona grigia’ tra banca solvibile e banca di fatto in default. Tuttavia, pare best practice notificare preventivamente sia la BCE sia la Commissione prima di qualsiasi immissione di capitale.
Compatibilità degli aiuti di Stato alle banche: La comunicazione bancaria del 2013
Gli aiuti di Stato alle banche non sono automaticamente illegali: qualora contribuiscano positivamente all’economia dell’UE senza distorcere la concorrenza bancaria, possono essere compatibili. La comunicazione bancaria della Commissione del 2013 disciplina la condizionalità della ripartizione degli oneri. Il rischio è la constatazione retroattiva di un aiuto illegale obbliga al rimborso. E’ best practice strutturare l’iniezione di capitale in conformità con le normative degli operatori dell’economia di mercato, con una valutazione indipendente e un piano di ristrutturazione approvato dalla DG Concorrenza.
Bail-out versus Bail-in: quali le possibili alternative
La Direttiva BRRD non vieta completamente l’uso di denaro pubblico a fini di bail-out, ma lo limita a strumento di ultima istanza in crisi sistemiche eccezionali, e solo dopo che tutti gli strumenti di risoluzione e i meccanismi di finanziamento ‘ordinari’ messi a disposizione nel MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) mediante bail-in siano stati utilizzati. È non illogico che, l’acquisizione di azioni da parte del governo prima dell’avvio della procedura di risoluzione di una banca in difficoltà potrebbe aggirare completamente la gerarchia dei portatori di strumenti di capitale di debito prevista dal bail-in. Pertanto, sussiste il rischio di fatto, che il salvataggio sia a spese dei contribuenti e a vantaggio in primis degli azionisti e poi via via dei creditori, a seconda del grado di seniority del credito che dovrebbero per primi assorbire le perdite. Una best practice potrebbe essere la svalutazione preventiva dei creditori subordinati anche esternamente ad una procedura di risoluzione formale.
Riforma del CMDI e legame tra banche e Stato
Uno degli obiettivi dichiarati delle proposte di riforma del CMDI ((Crisis Management and Deposit Insurance) o quadro normativo europeo per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi) è quello di ridurre ulteriormente il legame tra banche e Stato, facilitando l’accesso delle banche di tutte le dimensioni ai fondi di risoluzione e di assicurazione dei depositi finanziati dal settore, anziché ottenere il sostegno finanziario direttamente dai bilanci statali. Lato positivo: le banche più piccole ottengono l’accesso alla risoluzione senza la necessità di un coinvolgimento dello Stato. Lato negativo: gli istituti bancari in difficoltà potrebbero continuare a essere indirizzati, al di fuori del quadro di risoluzione BRRD Single Resolution Mechanism, verso una valutazione basata sugli aiuti di Stato, configurando di fatto una sorta di moral hazard. Buona prassi: applicare rigorosamente il nuovo test di valutazione dell’interesse pubblico (Public Interest Assessment) prima di qualsiasi ingresso di capitale pubblico nell’assetto istituzionale della banca eventualmente in difficoltà
Conclusione: le prospettive in ottica Basilea 4
Il regolamento CRR3 è entrato in vigore il 9 luglio 2024 e si applica in gran parte direttamente a tutti gli Stati membri dell’UE a partire dal 1° gennaio 2025, attuando le riforme finali di Basilea III/IV mediante il Regolamento (UE) 2024/1623. L’introduzione graduale dell’output floor a partire dal 2025, che fissa il limite minimo dei requisiti patrimoniali per attivi ponderati per il rischio (Risk Weighted Asset) utilizzando il modello interno al 72,5% di quelli risultanti dall’approccio standardizzato, comporterà requisiti patrimoniali minimi significativamente più elevati per gli istituti bancari interessati. Tale aumento strutturale del fabbisogno di capitale per le banche, se da un lato costituisce una maggior sicurezza circa la robustezza patrimoniale, d’altro lato potrebbe incrementare la frequenza delle carenze, in particolare tra gli istituti creditizi di medie dimensioni, rendendo gli acquisti di azioni bancarie di istituti in difficoltà da parte dei rispettivi governi una tentazione ricorrente per i singoli governi nazionali riluttanti ad imporre perdite ai creditori per ragioni politiche. Tuttavia, requisiti patrimoniali minimi più elevati e credibili dovrebbero in linea di principio ridurre la probabilità di crisi bancaria. La tensione più pressante sarà tra il nuovo quadro CMDI che amplia l’accesso alle risorse del Deposit Guarantee Scheme (attualmente non europeo e unico ma attivo solo a livello di singolo stato europeo) e del Single Resolution Fund finanziati dal settore privato e la persistente tendenza nazionale a impiegare il capitale sovrano a scopo di bail-out.
*Ivo Invernizzi: “opera dell’ingegno umano realizzata con il solo supporto di sistemi di IA sotto supervisione editoriale”
*“i contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione al 09/05/2026, non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”
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Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), EBA, June 2014
State aid: How the EU rules apply to banks with a capital shortfall – Factsheet, European Commission, 25 June 2017
The implementation of Basel III: progress, divergence and policy challenges, European Parliament, 4 September 2025
Bank recovery and resolution, European Commission, The EU provides a framework for authorities to manage bank failures effectively. Brussels 2026
