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L’Arbitro Assicurativo – Marzo 2026

di Giovanni Rosario Clemente*

Dal 15 gennaio 2026 è stato reso operativo L’Arbitro Assicurativo, che ha come finalità soluzioni stragiudiziali inerenti le controversie che si possono riscontrare nelle materie assicurative sia per il ramo danni che per il ramo vita.
Cosa significa tutto ciò? Se un cliente assicurato, ad esempio, fa la richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa per un eventuale sinistro verificatosi nella sua abitazione (rottura tubi, etc..) e riceve un indennizzo pari a € 3.000,00, a fronte di € 6.000,00 richiesti per il danno subito, l’importo mancante ovvero € 3.000,00, può determinare una controversia che rientra nei limiti previsti per ricorrere all’Arbitro Assicurativo.
Quindi, l’Arbitro Assicurativo evita di ricorrere alle procedure legali ordinarie per eventuali risarcimenti danni nei confronti delle compagnie di assicurazioni e degli stessi intermediari e tale procedura stragiudiziale è rapida ed economica, avendo la finalità di risolvere eventuali controversie senza la mediazione di un legale al solo costo di € 20.00 (rimborsabili se viene accolto il ricorso).
Il ricorso viene presentato per via telematica da parte del cliente danneggiato, basta semplicemente collegarsi al sito: www.arbitroassicurativo.org per le informazioni necessarie e accedere al portale AAS per presentare ricorso.
Occorre comunque dire che il procedimento stragiudiziale richiede diverse fasi:
1) ammissibilità: è necessario aver già presentato un reclamo scritto da parte del contraente/assicurato/ beneficiario alla compagnia di assicurazioni o all’intermediario e non aver ricevuto risposta entro 45 gg., oppure aver ricevuto una risposta scritta non soddisfacente.
2) Periodi e termini: il ricorso va presentato entro 180 gg dalla presentazione (prorogabile una sola volta fino a 90 gg) ed è il Collegio che decide se accettarlo oppure no.
3) Organo decidente: Il Collegio è composto da 19 membri (effettivi e supplenti), nominati dall’IVASS.
Il reclamo presentato dal cliente nei confronti della compagnia o dell’Intermediario comporta l’eventuale ammissibilità del ricorso ma, nonostante le eventuali decisioni non siano vincolanti come ad esempio una sentenza del giudice, la notizia dell’inadempimento che viene resa pubblica può comportare per la stessa compagnia un incentivo ad adempiere all’obbligo risarcitorio.
I limiti di garanzie previsti per il ricorso all’AAS sono ammessi per somme di valore limitate:
1) per l’assicurazione danni (es. casa, infortuni, malattia) fino a € 25.000,00.
2) Per l’rc auto (risarcimento diretto) fino a € 2.500,00 ad esclusione dei casi più complessi, dove si prevede la mediazione assistita.
3) Per quanto riguarda le polizze vita (caso morte – TCM) fino a € 300.000,00 prestazioni solamente per casi di decesso.
4) Altre polizze vita fino a € 150.000,00.

Sono esclusi i grandi rischi (imprese) e i sinistri gestiti dal fondo di garanzia per le vittime della strada o della caccia.
L’Arbitro Assicurativo è istituito presso l’IVASS con decreto del 06/11/2024 n° 215 del ministro delle imprese e del made in Italy e trova fondamento giuridico nell’art. 187.1 del codice delle assicurazioni private.
In Italia e in Europa sussistono alcune tipologie di “arbitri”: bancari, finanziari e assicurativi. Sono indipendenti ed imparziali e si ricollegano alla direttiva europea, definita Alternative Dispute Resolution (A.D.R.), che istituisce sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori, imprese e intermediari.
In particolare in Italia oltre all’Arbitro Assicurativo, oggetto del presente articolo, possiamo ricordare:
 L’A.B.F. – Arbitro Bancario Finanziario, che ha competenza relativa alle controversie tra banche e intermediari relative ai conti correnti, mutui, Prestiti, etc… È un organismo autonomo e imparziale, gestito dalla Banca d’Italia, il cui compito è proprio quello di dirimere eventuali conflitti tra i clienti e le banche o altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
 L’A.C.F. – Arbitro per le Controversie Finanziarie, che ha competenza relative alle controversie tra investitori retail e Intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza riguardo gli investimenti, i dossier Titoli, le gestioni patrimoniali, le gestioni in fondi, etc… È un organismo indipendente istituito presso la Consob e solo i risparmiatori “retail” possono fare ricorso all’ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.

Infine, per completezza d’informazione, vige in Europa in base alla normativa (A.D.R), Fin – Net una rete transfrontaliera per la risoluzione alternativa delle controversie attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo degli stati membri (inclusi paesi dell’UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), promossa dalla Commissione Europea a partire dal 2001.

La rete promuove la cooperazione tra i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per fornire ai consumatori un agevole accesso alla risoluzione alternativa delle controversie, riguardanti prestazioni transfrontaliere sui servizi finanziari.

Ciò significa che, se un cittadino italiano ha una controversia con una compagnia di assicurazione o una banca con sede in un altro paese UE, Fin- Net supporta il cliente nell’individuare l’organismo A.D.R. competente.

“I contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione al 07/032026. Non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”.

*Esperto formatore in Bancassurance

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