La nuova definizione di default – Gennaio 2021

Di Ivo Invernizzi

 

Il nuovo concetto di default

Di seguito riportiamo alcuni tra gli spunti essenziali che sintetizzano la ‘nuova definizione di default‘ introdotta nel 2016 da EBA mediante appositi Regulatory Technical Standards. Il nuovo concetto di ‘default’  è efficace dall’1° gennaio 2021.

Presupposti del default per un cliente persona fisica o impresa

Un cliente bancario privato viene considerato  in default se supera due limiti per oltre 90 giorni consecutivi:

  1. euro 100 per le esposizioni verso banca di Persone Fisiche e PMI ed euro 500 per le altre esposizioni;
  2. 1% dell’ammontare totale  di tutte le esposizioni (per capitale, interesse e commissioni) del cliente nei confronti di società dello stesso gruppo Bancario.

Prosecuzione dello stato di default

La condizione di default del cliente prosegue per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente dovesse sanare ‘il rosso’ mediante rientro nello sconfino.

Cointestazioni di debiti verso banche

Se il rapporto finanziario in cointestazione è in default si estende il ‘contagio’ alle esposizioni dei singoli cointestatari e viceversa per l’estensione del default contemporaneo di tutti i cointestatari (presi come singoli) alla cointestazione, ma il default di un solo cointestatario non è estensibile agli altri cointestatari individualmente.

Default per clienti di gruppi bancari

Se un cliente viene classificato a default presso una delle banche appartenenti a un gruppo bancario, tale classificazione non si estende automaticamente a tutte le banche del Gruppo, pur valutando lo stato di eventuale default dello stesso soggetto a livello di Gruppo.

Riarticolazione delle linee di credito

Nel caso in cui, a seguito della riarticolazione delle linee di credito concesse allo stesso cliente, la Banca debba incorrere in una perdita superiore all’1% del valore del credito vantato verso lo stesso, il cliente dovrà essere classificato a default.

Default di imprese

Nel caso di crediti bancari verso imprese, per configurarsi la fattispecie di ‘default’ lo sconfino deve essere superiore a 500 euro e costituire più dell’1% del totale dei debiti di finanziamento del cliente corporate verso la Banca; nel caso di piccole e medie imprese, ovvero con debiti bancari totali inferiori a 1 milione di euro e-o fatturato o patrimonio  inferiore a 1,5 milioni di euro, per configurarsi un default l’impresa deve sconfinare per un importo  maggiore di 100 euro e anche in questo caso l’importo totale costituire più dell’1% del totale esposizioni della PMI nei riguardi della Banca.

Compensazione

La compensazione tra linee di credito presso la stessa Banca non è ammessa. Inoltre, L’EBA ha escluso la possibilità di compensare gli importi scaduti con altre linee di credito capienti e inutilizzate dello stesso cliente.

Venir meno dello stato di default  e riclassificazione in bonis del cliente

Trascorsi almeno 90 giorni dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default, la Banca può riclassificare il cliente in uno stato di ‘non default’ (o ‘bonis’) a patto che la ‘bancabilita’ ‘ del cliente e il miglioramento del merito di credito siano oggettivi.

Alla luce delle informazioni su esposte, noi di AnalisiBanka insistiamo sull’ importanza e la delicatezza del tema, sensibilizzando la clientela bancaria alla puntualità nei pagamenti anche per importi modesti; una seconda considerazione importante attiene il fatto che la nuova regolamentazione impone la non compensabilità, come avveniva prima, di sconfini mediante quota parte di altre linee di credito ‘capienti’ concesse al cliente dallo stesso istituto di credito.

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