Imposta sugli ‘extraprofitti bancari’: considerazioni tecniche ed effetti sulla struttura finanziaria delle banche – Agosto 2023

di Ivo Invernizzi*

    Nella seconda settimana di agosto, si è parlato molto dell’“imposta (non tassa) sugli extraprofitti delle banche italiane” introdotta dal Governo l’8 agosto 2023 mediante apposito comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri all’interno di un decreto-legge articolato su varie tematiche. Si tratta di un’imposta una tantum che colpirà la redditività delle banche italiane nel solo 2023, il cui scopo sarebbe redistributivo. Nel mattino del 9 agosto, la notizia ha gettato i mercati finanziari nello scompiglio causando pesanti perdite sui titoli azionari dei principali marchi bancari di casa nostra e tuttora l’incertezza non è scomparsa totalmente, seppure il mercato sembri aver già ‘digerito’ un’ampia percentuale dell’impatto negativo sugli utili rivisto derivante dall’introduzione di tale imposta straordinaria. Cercheremo di fare ordine nella molteplicità di contributi stampa, cercando di mantenere una posizione obiettiva e senza introdurre alcuna ipotesi numerica d’impatto sugli utili e sui patrimoni bancari senza alcuna pretesa di completezza e esaustività, perché nel frattempo, il testo del decreto potrebbe cambiare, in quanto il Parlamento ha il diritto di modificarlo, a meno che il governo non decida di finalizzare il decreto in tempi brevi.

Gli intenti redistributivi di questa imposta, a quanto comunicato dal Governo potrebbero essere due:

   • ridurre le imposte sui cittadini
• migliorare le condizioni sui mutui bancari

      Metodologia di calcolo

Proponiamo qui di seguito la formula di calcolo dell’imposta:

Min (0.1% * Total Asset; 40% * Max [(Voce 30 2022 – 105%*Voce 30 2021); (Voce 30 2023 -110% * Voce 30 2022)]

Dove:

    • Total assets = asset totali bancari
    • 40% = Aliquota d’imposta
   • Voce 30 di conto economico = margine d’interesse o NII ovvero (voce 10 interessi attivi – voce 20 interessi passivi)

Pertanto, l’imposta sarebbe calcolata come il 40% del maggior valore tra:
    • la variazione del NII dal 2023 al 2022 per l’importo eccedente il 10% (originariamente fissato al 5%); e
    • la variazione del NII dal 2022 al 2021 per l’importo eccedente il 5% (originariamente fissato al 3%).

La base imponibile per il calcolo dell’imposta è il margine d’interesse o NII (Net Interest Income) della banca, definita come la differenza tra interessi attivi e passivi, secondo gli standard tecnici della Banca d’Italia. Ricordiamo che, tale grandezza contabile può differire leggermente dal NII riportato da alcune banche, ingenerando per tale via alcune differenze tra imposizione attesa dalle banche e imposizione effettiva. Ci sono due punti degni di attenzione in tale calcolo:

  1.  il tributo colpisce il risultato economico della banca ‘over the line‘ ovvero colpisce un margine d’interesse e non, come per le altre imposte, un utile ante-imposte (under the line). Questo lascia intendere un ‘tax levy’ evidentemente importante perchè la grandezza contabile di risultato colpita non è al netto, bensì al lordo di cospicue voci di costo come il costo del personale e i costi di Information Technology.
  2. la dicitura ‘extraprofitti’ appare impropria, perchè a essere colpito non è un profitto (utile lordo) ma l’NII quindi un risultato  lordo della produzione ovvero l’utile da gestione caratteristica operativa della banca da attività d’intermediazione finanziaria.

Si noti  inoltre che:

“L’imposta straordinaria – si legge nel comunicato – sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Nello stesso comunicato del MEF, questo ha anche fatto sapere che la nuova ‘imposta bancaria sugli extraprofitti’ sarà in linea con la normativa europea relativa ai ‘guadagni inaspettati’ delle banche.

    Il limite massimo d’importo

Inizialmente il Governo aveva fatto sapere che l’importo dell’imposta non potesse superare il 25% del patrimonio netto delle banche, tale limite pareva peraltro non applicabile nel concreto. Successivamente al primo comunicato del Governo, un successivo Comunicato del MEF ha “corretto il tiro” chiarendo che verrà applicato un tetto massimo di importo della citata imposta (total asset cap) pari allo 0,1% del totale attivo della banca, al fine di salvaguardare la stabilità del sistema bancario. Per quanto ovvio, l’introduzione di un tetto pari allo 0,1% del totale attivo limita l’impatto complessivo dell’imposta sia sulla capitalizzazione di mercato sia sulla base patrimoniale netta contabile della banca, rispetto a quanto previsto in precedenza. Si tratta di una svolta nello ‘storyboard’ di questa imposta.

     Effetti sulla struttura finanziaria della banca

      Analizziamo ora gli effetti probabili dell’imposta sulle scelte finanziarie delle banche italiane. Le banche potranno decidere di favorire i riacquisti di azioni (buy-back) rispetto alla distribuzione di dividendi cash agli azionisti. Non dimentichiamo tuttavia che, molte banche hanno già comunicato al mercato le loro modalità di payout di dividendi, pertanto non sarebbe possibile ‘fare marcia indietro’. Uno shock ‘esogeno’ come questo, specialmente per gli istituti di credito di dimensioni inferiori, potrebbe avere un impatto significativo sugli utili 2023 e, di conseguenza, sulle politiche del dividendo. Si noti che, seppure i buy-back di azioni proprie richiedano un iter autorizzativo time consuming prevedendo sia un’autorizzazione da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti (art.2357 Codice Civile) sia da parte della BCE, essi offrono alle banche maggiore flessibilità ai fini dell’obiettivo di stabilizzazione delle politiche di remunerazione degli azionisti. Secondo alcuni esperti, seppure sia innegabile l’impatto negativo sugli utili (la cui entità effettiva in miliardi di euro ad avviso di chi scrive non è opportuno vada calcolata ora, sarebbe prematuro), i coefficienti patrimoniali delle banche italiane presentano una robustezza sufficiente a sostenere eventuali buyback anche in presenza di utili netti decurtati della citata imposta.

    Conclusioni

     Secondo autorevoli esperti, questa imposta potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo nel caso delle banche con business model più concentrati sul private banking sulla raccolta e sull’asset management (asset collector), beneficiando esse maggiormente del cap all’imposizione dell’0,1% sugli asset, rispetto alle banche commerciali tradizionali con filiali fisiche maggiormente dedite all’impiego mediante credito bancario classico. Le banche ‘asset collector’ vantano infatti modelli di business ‘asset light’.

 Indichiamo alcune considerazioni di massima:
• gli utili bancari netti ovviamente non beneficeranno: l’impatto reddituale negativo potrebbe essere gestibile per i big del credito, ma meno gestibile per le banche minori
• le politiche distributive delle banche saranno impattate
• come avvenuto nel caso della stessa imposta già introdotta in Spagna, le incertezze derivanti dall’introduzione dell’imposta potrebbero protrarsi nel tempo
• la gestibilità dell’impatto negativo dell’imposta sarà più agevole per le banche con beta dei depositi (reattività dei tassi passivi ai rialzi BCE) inferiore
• in generale, alcuni analisti ritengono che, l’impatto sui CET1 delle banche sarebbe significativamente ridotto.

in termini di effetti macroeconomici dell’imposta, alcuni economisti hanno espresso alcune perplessità sul tributo in analisi, in particolare:
• l’effetto redistributivo ai cittadini non è certo e ancora deve essere quantificato con precisione
• tale imposta potrebbe comportare una stretta sul credito con evidenti impatti negativi per le imprese
• l’imposta potrebbe rappresentare un disincentivo per gli operatori esteri a investire in Italia.

*“i contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione al 13/08/2023, non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”

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RIFERIMENTI

8 agosto 2023, Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri, numero 47, Palazzo Chigi

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Cdm_47_.pdf

Banche: cap a misura extra-margini, Comunicato Stampa N° 128 del 08/08/2023, MEF 8 agosto 2023

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2023/Banche-cap-a-misura-extra-margini/

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