Il Single Rulebook antiriciclaggio

di Salvatore  Russiello*

Note a margine del Salone Antiriciclaggio  tenutosi a Roma il  19 aprile 2023

Le tematiche dell’antiriciclaggio, di seguito AML, si fondano su una costante ricerca d’innovazione e nella cooperazione tra pubblico e privato. Entrambi raggiungibili attraverso il superamento della frammentarietà del quadro normativo europeo e la costituzione di un Single Rulebook di antiriciclaggio (quadro normativo unico per la UE), che consenta di creare un consolidamento di alleanze internazionali per affrontare le sfide di questo settore con un’applicazione coerente di regole e sanzioni. Gli aggiornamenti AML riguardano, in particolare:

  • La nascita dell’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA, entità  europea antiriciclaggio), il cui presunto avvio delle attività è previsto per 2024 ed il raggiungimento della piena capacità operativa solo per il 2026, come supervisore antiriciclaggio europeo che svolga funzioni di supporto e coordinamento delle FIU (Financial Intelligence Unit, entità nazionale). Quest’organo di vigilanza avrà il compito di monitorare i possibili rischi legati all’interno ed all’esterno del perimetro europeo, supervisionando specifici soggetti indicati e classificandoli in base al livello di rischio assegnato.
  • Un aumento delle tipologie afferenti ai reati di riciclaggio (ben 22), illeciti fiscali, criminalità ambientale ed informativa ponendo particolarmente attenzione all’argomento delle sanzioni penali (VI Direttiva).
  • La centralità delle AI (Intelligenza Artificiale) nei processi di controllo per la gestione di alti volumi di informazioni semplificando così la raccolta e l’accessibilità ai dati necessari ai fini AML.

In riferimento specifico alla costituzione di un Single Rulebook di Antiriciclaggio, la proposta prevede nello specifico sette punti differenti:

  • Fissazione di un limite a livello europeo all’uso del contante, il cui ammontare sarà presumibilmente pari a 5.000€. Le norme saranno estese anche per le attività in relazione alle cripto-valute che saranno oggetto di un’adeguata verifica, maggiormente per le operazioni superiori ad importi di 1.000€.
  • Ampliamento della platea degli obbligati. Troveremo, tra i nuovi destinatari degli obblighi AML, tutte le categorie di fornitori di servizi per le cripto-attività e di crowdfunding. A questi aggiungiamo gestori di patrimoni, società calcistiche di alto livello, agenti del settore calcistico ed associazioni calcistiche degli Stati membri.
  • Stretta su banche di comodo e fornitori di servizi per le cripto-attività saranno sorvegliati speciali con un divieto riferito ad enti creditizi e finanziari di intrattenere rapporti di corrispondenza con questi soggetti specifici. Inoltre, vi è l’istituzione di un registro pubblico non esaustivo nei confronti di quei soggetti indicati che non risultano essere conformi alle informazioni trasmesse dalle autorità competenti.
  • Rafforzamento delle norme sulla titolarità effettiva dei soggetti giuridici, con una riduzione della soglia percentuale dell’indicazione della proprietà dal 25% al 5%. Per proprietà effettiva s’intende il possesso del 15% più uno di azioni, o di diritti di voto, o di altri interessi di proprietà diretti o indiretti, o il 5% più uno di azioni nell’industria estrattiva o in un’azienda esposta ad un rischio maggiore di riciclaggio d denaro o di finanziamento del terrorismo.
  • Misure rafforzate per i clienti aventi elevato patrimonio; tra questi, i soggetti obbligati dal regolamento, dovranno munirsi di adeguati sistemi di gestione del rischio che siano in grado di individuare un individuo ad alto patrimonio netto.
  • Integrazione dell’elenco delle PEP, la cui proposta prevede un’estensione del numero delle persone politicamente esposte, e si riferisce non solo ad enti regionali e locali ma anche a raggruppamenti di comuni e regioni metropolitane.
  • Ridefinizione del c.d. “privilegio forense”, il quale prevede che l’esenzione degli avvocati e altri professionisti dall’applicazione delle norme AML, non si estenda ad alcuni specifici casi indicati, i quali suscitano qualche dubbio per la loro effettiva applicazione.
  • *Accounting Assistant
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