Il Green Asset Ratio: la svolta verde per le banche – Marzo 2021

di Ivo Invernizzi

Il 1° marzo 2021, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un parere alla Commissione europea (CE) sull’obbligo di informativa imposto alle istituzioni finanziarie e in primis alle banche  sulle attività sostenibili dal punto di vista ambientale (ESG) ai sensi dell’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia ‘verde’ europea. La Commissione Europea aveva chiesto tale parere ai tre enti di categoria EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), ESMA (European Securities and Markets Authority) e EBA (European Banking Authority) il 15 settembre 15  2020. In altre parole, società di investimento e aziende di credito dovranno comunicare quanta parte della loro attività è ‘sostenibile’ dal punto di vista ambientale.

Nell’intento di fornire una risposta organica a tale richiesta, EBA ha prodotto una raccomandazione all’utilizzo di  indicatori chiave di performance ( i cosiddetti Key Performance Indicators o KPI) fornendo anche utili suggerimenti relativi alla divulgazione e pubblicazione di tali indicatori in conformità alla tassonomia europea in tema ambientale, conformemente all’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia ambientale europea. Da una prima lettura rapida, emerge il suggerimento all’uso del Green Asset Ratio o GAR, in qualità di KPI al fine di determinare se il ‘portafoglio bancario’ della banca (Banking Book) includente tanto i crediti quanto i titoli obbligazionari e gli strumenti di capitale di rischio, è conforme all’Accordo di Parigi. In tal senso, il GAR non è altro che un quoziente dove a numeratore dovranno essere inserite le attività o impieghi ‘green’ della banca e a denominatore le attività totali includenti tali impieghi.  Ricordiamo al lettore attento che L’Accordo di Parigi è un documento compreso nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento e la finanza, firmato nel 2016. Secondo EBA, il GAR deve includere tutte le esposizioni verso società finanziarie e non finanziarie, verso le PMI, le famiglie, le amministrazioni locali in tutte le forme tecniche di finanziamento quindi, strumenti di capitale, garanzie, prestiti per ristrutturazioni, titoli di debito e altre.  Secondo noi di AnalisiBanka  si tratta di un ‘coacervo finanziario’ estremamente ampio e eterogeneo che include strumenti molto diversi tra loro, si va dal portafoglio titoli a quello dei crediti, dai titoli di debito a quelli di capitale di rischio. Al momento le esposizioni finanziarie incluse nel trading book (portafoglio di negoziazione della banca) dovrebbero essere escluse dal calcolo del GAR. C’è un’altra notazione importante tuttavia: in relazione alle attività di negoziazione speculativa o trading, le banche dovrebbero comunque divulgare il valore assoluto delle transazioni in obbligazioni e azioni (titoli di debito e capitale)che sono state conformi alla citata tassonomia ambientale europea, indicandone la percentuale delle negoziazioni effettuate all’interno di  un intervallo temporale previsto dalla direttiva sulle relazioni non finanziarie (Non Financial Relations Directive o NFRD).

Il regolamento europeo sulla tassonomia ambientale e la NFRD si applicano solo a livello dell’UE e  EBA raccomanda un approccio proporzionato. L’EBA  raccomanda inoltre che tali istituzioni  finanziarie rivelino il loro GAR a livello dell’UE e esclusivamente per le esposizioni verso controparti dell’UE. Inoltre, data la rilevanza delle loro esposizioni non UE, queste istituzioni dovrebbero identificare le esposizioni creditizie e in strumenti di capitale del Banking Book verso controparti ‘non UE’ che appartengono ai settori inclusi nel regolamento sulla citata tassonomia. Al momento, EBA raccomanda l’esclusione sia a denominatore sia a numeratore del ratio delle esposizioni verso pubbliche amministrazioni che non sono comuni e verso banche centrali perché apparentemente la citata tassonomia  non includerebbe tali enti, che sarebbero esclusi anche dagli obblighi di disclosure. Quindi, almeno in apparenza, anche le esposizioni in titoli governativi o sovrani presenti nei portafogli proprietari delle banche, anche se compresi nel Banking Book ‘ al momento’ dovrebbero essere esclusi da questi obblighi di disclosure e dal calcolo del ratio. EBA raccomanda anche la disclosure di garanzie fuori bilancio (es. fidejussioni) verso enti  allineati alla citata tassonomia europea.

Noi di AnalisiBanka, pur condividendo le raccomandazioni EBA e l’importante enfasi data alla delicatezza delle comunicazioni che le banche dovranno dare in tema di impegno alla sostenibilità ambientale sul proprio bilancio, evidenziamo che tali obblighi comporteranno anche significativi costi aggiuntivi in termini di compliance, reporting, formazione e riorganizzazione interna delle funzioni di risk management.

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