Il decreto Fintech diventa legge: una panoramica sulla nuova normativa – Luglio 2023

di Riccardo Cammarata*

Con il termine “Fintech” viene generalmente indicata l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica.

Come sappiamo, i cambiamenti in atto nei mercati dei servizi finanziari, guidati dalla tecnologia, hanno una portata molto ampia, tanto da coinvolgere la gran parte dei cittadini; si pensi, ad esempio, ai nuovi sistemi di pagamento elettronico, ma anche ai nuovi servizi di investimento o di finanziamento.

Il Decreto Fintech

In questo contesto in continua evoluzione, il Decreto Legge 17 marzo 2023 n. 25 (c.d. Decreto Fintech), convertito nella Legge 10 maggio 2023 n. 52, introduce in Italia una normativa specifica, consentendo l’emissione e la circolazione degli strumenti finanziari in forma digitale e definendo tanto gli aspetti privatistici quanto il relativo regime di vigilanza.

Il provvedimento intende adeguare l’ordinamento italiano alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo (UE) 2022/858, che stabilisce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (il Regolamento è parte del pacchetto di misure della Commissione Europea sulla finanza digitale, che include anche i Regolamenti DORA e MiCA).

Si tratta, quindi, di un intervento di assoluta rilevanza, grazie al quale l’Italia è ora in grado di colmare il gap esistente con gli altri ordinamenti europei e di tenere il passo della trasformazione digitale che sta interessando i mercati finanziari.

Il Decreto consente, come si è detto, l’emissione di strumenti finanziari digitali, ossia in forma di rappresentazioni di dati su un “registro” che utilizza la tecnologia a registro distribuito. Si tratta di un terzo genere, dunque, rispetto ai “certificati cartacei” e alle “registrazioni contabili” nel sistema di gestione accentrata che fa capo ad un depositario centrale.

Nel nuovo sistema tali strumenti digitali possono essere detenuti direttamente dagli investitori, ossia senza il ricorso a un soggetto “intermediario” che si frapponga tra l’investitore e il registro.

Ambito di applicazione

 Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari: azioni e obbligazioni di società per azioni; titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano o comunque regolati dal diritto italiano; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito; strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

L’elenco tenuto dalla Consob

La nuova normativa istituisce l’elenco dei responsabili dei registri, tenuto dalla Consob, all’interno del quale potranno essere iscritti non soltanto le banche, ma anche gli intermediari ex art. 106 TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le imprese di assicurazione, nonché gli altri soggetti individuati dal legislatore.

Viene inoltre attribuita alla Consob una potestà regolamentare specifica, da esercitarsi d’intesa con la Banca d’Italia.

Avv. Riccardo Cammarata

    * Membro della Commissione Diritto Bancario e Terzo Settore – 

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