Deferred Tax Assets: ipotesi nella nuova Legge di Bilancio 2026 – Settembre 2025

di Ivo Invernizzi*

   Secondo quanto indicato da alcune testate finanziarie il 17 settembre 2025, la Legge di Bilancio 2026 probabilmente includerà il rinvio della deduzione delle quote DTA (Deferred Tax Asset  o imposte differite attive) per banche e alcuni altri intermediari finanziari. Ricordiamo che, nella manovra 2025 varata a fine 2024, le deduzioni per l’anno 2025 erano state differite in quote costanti al 2026 e ai successivi tre anni e quelle del 2026 erano state differite al 2027 e ai successivi due anni. Tale misura, replicata con modalità simili ma non identiche quest’anno, creerebbe un maggior gettito per lo Stato nel biennio 2025-2026 per un importo superiore alle stime 2024, pur comportando un aumento del carico fiscale ‘di cassa’ immediato e una minore deducibilità fiscale immediata per gli enti finanziari. Ricordiamo che, secondo quanto era indicato dalla Corte dei Conti a novembre 2024 e conformemente alla Legge di Bilancio 2025:

È previsto un recupero di gettito di Ires e IRAP nel 2025, per tutte e tre le componenti (crediti, avviamento e IFRS), anche considerando il limite del 65 per cento alla compensazione della maggiore base imponibile con perdite pregresse e ACE4 , pari a 2,5 miliardi nel 2025 e ulteriori 1,5 miliardi nel 2026.”

Tale documento riportava inoltre che:

“Va peraltro sottolineato che, trattandosi in via generale di un puro anticipo di imposta, un effetto più consistente di incasso nel prossimo biennio si rifletterebbe in una perdita di gettito ancora più pronunciata a partire dal 2027.”

A fini puramente indicativi riportiamo per completezza I ‘cardini’ della manovra 2025 varata a fine 2024:

  • Rinvio delle deduzioni:

Le quote delle svalutazioni e perdite su crediti e avviamento correlate alle DTA, che sarebbero deducibili per IRES e IRAP, vengono posticipate rispetto al piano di ammortamento originale.

  • Impatto sul 2025:

La quota del 13% deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 veniva posticipata e recuperata in quote costanti (3,25% ciascuna) dal 2026 in avanti, per i successivi tre anni.

  • Impatto sul 2026:

La quota del 13% deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 veniva posticipata e recuperata in quote costanti (4,33% ciascuna) dal 2027 in avanti, per i successivi due anni.

  • Obiettivo di gettito:

Il differimento delle deduzioni avrebbe potuto produrre un maggior gettito fiscale per lo Stato stimato in 2,5 miliardi nel 2025 e 1,5 miliardi nel 2026, per un totale di 4,0 miliardi nel biennio 2025-26.

  • Conseguenze per le banche:

Le banche avrebbero subito un apparente aumento del carico fiscale immediato, con un “congelamento” (rinvio) delle possibilità di utilizzo delle DTA per gli esercizi finanziari.

  • Tale misura rappresentava il consolidamento di una prassi già utilizzata in passato per incrementare le entrate statali.
  • Il rinvio delle DTA faceva parte di un finanziamento più ampio della Manovra economica del 2025, che attingeva anche dal settore finanziario in generale e assicurativo.

Secondo le ipotesi di alcuni commentatori, la nuova manovra di Bilancio 2026 avrebbe effetti simili ma non identici. Riassumiamo alcune considerazioni sintetiche ma non esaustive sui due principali ‘stakeholder’ di tale tipologia di manovra.

 Effetto banche

Neutralità sugli utili e vantaggio a patrimonio: nessuna alterazione delle aliquote tributarie effettive per le banche quindi neutralità sull’utile netto nel triennio ma variazione temporale nel versamento delle imposte per le banche (Time Value of Money) con conseguenti impatti distinti su cash flow e patrimonio netto della banca in ciascuno degli esercizi fiscali interessati:

  • Minor liquidità immediata per la banca
  • maggior differenti tipologie DTA -> vantaggio patrimoniale
  • minori DTA ‘convertibili’ utilizzate dalle banche

Effetto Stato

  • maggior gettito fiscale 2025-2026
  • minor gettito fiscale 2027

Si noti infine che, nella legge di Bilancio 2024 il freezing era riservato alle DTA convertibili ‘con priorità’ ovvero

  • Incluse nel patrimonio di vigilanza e

Derivanti da

  • perdite su crediti
  • ammortamento goodwill
  • ammortamento altri intangibles

Le altre tipologie di DTA di ‘minor qualità’ venivano dedotte dal patrimonio di vigilanza.

     *“i contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione  al 20/09/2025, non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”

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RIFERIMENTI:

Corte dei conti, AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027” (A.C. 2112) – Novembre 2024

 

 

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