Crypto assets e obbligo di registrazione: il modello del Liechtenstein secondo le disposizioni normative del TVTG – Febbraio 2022

a cura di  Salvatore D’Ambra*

     In Italia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022 n. 40 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022 recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale italiano. Il presente decreto stabilisce, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro, le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter.
Sull’argomento di registrazione di prestatori di servizi digitali su base Blockchain/DLT vale la pena anche dare un’occhiata attraverso le alpi. Il principato del Liechtenstein sta certamente giocando un ruolo pionieristico in questo settore.
La legge sui token e i prestatori di servizi TT (Tokens and TT service provider act, TVTG) definisce un quadro giuridico per tutte le applicazioni della token economy al fine di garantire la certezza del diritto per molti modelli di business attuali e futuri nel principato del Liechtenstein.1
Per questo motivo le persone giuridiche e le persone fisiche (“le persone”) che hanno la loro sede legale o il loro luogo di residenza nel principato del Liechtenstein e desiderano fornire servizi TT (“trustworthy technology”2) nel Liechtenstein su base professionale devono, prima di iniziare la loro attività, richiedere per iscritto l’iscrizione nel registro dei prestatori di servizi TT ai sensi dell’art. 12 comma 1 TVTG presso l’autorità di vigilanza competente del Liechtenstein (Financial Market Authority – FMA Liechtenstein).3 Questo si applica anche agli emittenti di token che emettono token a proprio nome o per conto di un committente, ma non in modo professionale, a condizione che entro 12 mesi vengano emessi token di valore pari o superiore a CHF 5 milioni.4 In questo contesto, si presume che le disposizioni normative del TVTG non si applichino ai token che sono classificati come strumenti finanziari (ad esempio security token, investment token o equity/debt token) ed a soggetti che svolgono attività che richiedono una autorizzazione specifica (per esempio servizi bancari o d’investimento) che per implicazione sono soggetti alle speciali disposizioni legali della legislazione nazionale ed europea sui mercati finanziari (in particolare in ambito europeo CRR (II)/CRD (V) e MiFID II).

La registrazione obbligatoria avviene solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’art. 13 TVTG. Il servizio TT richiesto può essere fornito solo dopo la registrazione nel registro dei prestatori di servizi TT presso l’autorità competente (FMA Liechtenstein).

Le disposizioni normative inoltre danno una chiara distinzione tra i diversi servizi TT:5

1) Emittenti di token (Token Issuers)
Persone che offrono pubblicamente token per conto di terzi. Questo include non solo la vendita, ma anche altre forme di offerta, come emettere token senza pagamento o regalarli (ad esempio airdrop). Un possibile caso d’uso sono le sedi di trading (exchange services) che offrono ICOs o IEOs per i loro clienti. Inoltre, le persone che conducono la emissione a conto proprio devono anche registrarsi se il valore equivalente dei token emessi in un anno supera o supererà CHF 5 milioni.

2) Generatori di token (Token Generator)
I token (tecnicamente) vengono programmati prima di essere generati. Sono generati rendendo disponibile il loro codice nei rispettivi sistemi TT per un ulteriore utilizzo. Questo viene realizzato dal cosiddetto generatore di token (non da confondere con l’emittente).

3) Custode TT di chiavi e custode TT di token (TT Key Depositaries and TT Token Depositaries)
Persone che detengono token o chiavi private (private keys) per terzi, ad esempio in una cassaforte o in un wallet collettivo. Questo include anche l’esecuzione di transa-zioni per terzi. In genere, questi servizi sono forniti da Exchange Service Providers o da prestatori di wallet. La differenza sostanziale tra i depositari di chiavi e depositari di token risiede nel fatto che questi ultimi assegnano i token memorizzati al proprio identificatore TT e possono quindi disporre essi stessi dei token dei clienti, cioè perdere anche l’accesso ad essi. Al contrario, i depositari di chiavi TT possono prendere in custodia solo una copia della chiave del cliente, il che significa che il cliente può ancora disporre dei token corrispondenti.

4) Protettori TT (TT Protector)

Persone che detengono token sui sistemi TT a proprio nome e senza rivelare la delega sui sistemi TT o effettuano transazioni per i loro clienti (richiede una licenza ulteriore secondo la legge fiduciaria del Liechtenstein6).

5) Validatori fisici (Physical Validators)
Persone che assicurano l’applicazione contrattuale dei diritti sulle cose rappresentate nei token nel senso del diritto di proprietà sui sistemi TT. I validatori fisici assicurano che a) il committente della generazione di token è il proprietario legale dei diritti sulle cose da tokenizzare e può anche disporne e b) il rispettivo titolare del token può effettivamente far valere i diritti rappresentati nel token.

Se, per esempio, la proprietà di un oggetto è tokenizzata, questo può essere garantito dalla custodia di questo oggetto. La custodia può essere affidata anche a soggetti terzi. Se l’oggetto viene perso o se il validatore fisico non può trasferire la proprietà dell’oggetto per altri motivi, deve compensare monetariamente il possessore legale del token.

6) Prestatori di servizi di scambio TT (TT Exchange Service Providers)
Persone che scambiano valuta legale per token e viceversa e che scambiano token per token. Questo include tipicamente i servizi che sono forniti con l’aiuto dei bancomat, in cui le crypto assets possono essere scambiate (fisicamente), ma anche persone che offrono lo scambio esclusivamente online.

7) Punti di controllo TT (TT Verifying Authorities)
Persone che controllano la capacità giuridica e i prerequisiti per la cessione regolare di un token. Questo include, come esempio, i prestatori di servizi che assicurano che solo le persone che hanno una autorizzazione specifica possono acquistare determinati token.

8) Prestatori di servizi di prezzi (TT Price Service Provider)
Persone che forniscono informazioni aggregate sui prezzi agli utenti dei sistemi TT sulla base di offerte di acquisto e vendita o transazioni completate. Questo include i prestatori di servizi che pubblicano indipendentemente i prezzi calcolati per i token.

9) Prestatori di servizi di identità TT (TT Identity Service Providers)
Persone che identificano la persona autorizzata a disporre di un token e la includono in un elenco specifico.

Il richiedente, come brevemente menzionato sopra, deve essere una persona fisica o giuridica (art. 13 comma 1 TVTG) con sede legale o residenza nel Liechtenstein. Se, inoltre, si intende svolgere un’attività che è soggetta a un obbligo di autorizzazione in base a una delle leggi di mercato speciali (servizi bancari, assicurativi, d’investimento), il richiedente deve avere già la licenza corrispondente, altrimenti la domanda di registrazione deve essere respinta.

I candidati devono inoltre essere affidabili e professionalmente qualificati per eseguire i servizi richiesti (fit & proper light).
Il prestatore di servizi TT deve essere sufficientemente qualificato per il compito previsto nel quadro di una visione completa (qualificazione idonea, fitness). Un prestatore di servizi TT può fare uso di una terza parte qualificata per fornire le competenze nell’ambito di un contratto di outsourcing. Summa summarum una persona è considerata professionalmente idonea se è sufficientemente qualificata per il compito previsto sulla base della sua formazione o della sua carriera precedente.7

Anche i membri degli organi di un prestatore di servizi TT (board of directors e executive management) così come i suoi azionisti, proprietari o associati, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione del 10% o più, devono soddisfare ciascuno i requisiti di affidabilità secondo l’art. 14 comma 1 TVTG, cioè in particolare essere irreprensibili dal punto di vista penale e finanziario (affidabilità, propriety).

Inoltre i prestatori di servizi TT devono avere un capitale minimo adeguato o una garanzia equivalente all’inizio delle loro attività. L’autorità competente deve essere informata su come è stato generato questo capitale minimo (source of funds). Il capitale minimo obbligatorio varia a seconda del servizio offerto.

I prestatori di servizi TT richiedono una struttura organizzativa appropriata con aree di responsabilità definite e una procedura per affrontare i conflitti d’interesse (good go-vernance). Nel quadro della struttura organizzativa, devono essere rivelati anche gli accordi di outsourcing previsti, come la delega della custodia degli oggetti da parte di un validatore fisico.

I prestatori di servizi TT devono avere procedure interne scritte e meccanismi di controllo che sono appropriati rispetto al tipo, alla portata, alla complessità e ai rischi dei servizi TT forniti. Devono assicurarne un’adeguata documentazione (sistema di controllo interno). Il sistema di controllo interno comprende l’insieme di tutte le procedure interne, i metodi, gli strumenti e le misure per proteggere gli interessi del fornitore di servizi TT, per assicurare uno svolgimento ordinato delle operazioni e per garantire il rispetto dei requisiti legali. Un sistema di controllo efficace comprende, tra l’altro, istruzioni scritte sui processi di lavoro, il loro regolare monitoraggio e la gestione dei rischi. L’art. 17 TVTG specifica per i prestatori di servizi TT quali meccanismi speciali di controllo devono essere istituiti oltre a quelli appena menzionati a causa del loro modello di business. Questi devono essere presentati all’ autorità per iscritto.

I depositari di token TT, i depositari di chiavi TT e i protettori TT devono inoltre proteggere i token o le chiavi TT che tengono in custodia per i clienti a proprio nome o a nome di altri o a titolo fiduciario, contro le pretese di altri creditori, in particolare in caso di fallimento. Di conseguenza, l’art. 25 TVTG prevede, che tali token e chiavi devono essere considerati come beni di terzi. I suddetti prestatori di servizi devono quindi tenere separati i token e le chiavi in custodia dal patrimonio aziendale.8

La durata della procedura di registrazione dipende principalmente dalla conclusività e dalla completezza delle informazioni e dei documenti forniti nella domanda. Entro tre mesi dal ricevimento completo della domanda, cioè dopo la presentazione completa di tutte le informazioni richieste per la registrazione, l’autorità competente deve iscrivere il richiedente nel registro dei prestatori di servizi TT o dichiarare la domanda respinta e vietare il prestatore di servizi TT in questione e vietare al richiedente di fornire il servizio TT in questione.9

*Docente presso BH – Banking & Insurance FH JOANNEUM (Bank- und Versicherungswirtschaft – BVW) – Graz, Styria

 

Note

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1 Report and application of the Government concerning TVTG No. 54/2019, p. 6
2 art. 2 comm 1 lit. a TVTG: Trustworthy Technology (TT)”: Technologies through which the integrity of Tokens, the clear assign-ment of Tokens to TT Identifiers and the disposal over Tokens is ensured
3 FMA Instruction 2020/1 – Registration as a service provider under the TVTG
4 art. 12 comma 2 TVTG

5   art. 2 comma 1 lit. i TVTG

6 Porfessional Trustees Act (Treuhändergesetz, TrHG)

7 art. 15 TVTG

8 art. 17 comma 1 lit. c, d, f TVTG
9 art. 19 comma 3 e 4 TVTG

 

 

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