Concordato Preventivo, rappresentazione in bilancio ed evidenze di segnalazione

“Discussion Paper”: Osservazioni e proposte relative a: “Le novità in tema di concordato preventivo. Riflessi sulla classificazione per la qualità del credito dei debitori”, con riferimento al “Documento per la consultazione” del 29 Novembre 2013 di Banca d’Italia

Roma, 12 Dicembre 2013

BANCA D’ITALIA
via Nazionale 91 00184 ROMA

Servizio Normativa e politiche di Vigilanza.
Divisione Bilanci e segnalazioni

mail: NPV.BILANCI@bancaditalia.it

Obiettivi della normativa
Con i ripetuti aggiornamenti alla Legge Fallimentare con il “Concordato in bianco” ed il “Concordato con continuità aziendale” il legislatore ha previsto per le imprese in momentanea difficoltà, un “periodo di moratoria” dai 2 ai 4 mesi (art.168 L.F.). Ovvero, si è ritenuto opportuno evitare, a ragion veduta, la morte immediata dell’azienda prevista con il fallimento.

Criteri di rilevazione previsti con il “Concordato in bianco – art.161 L.F.”
“Dalla data di presentazione della domanda di concordato e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza” viene reputato adeguato assegnare le relative esposizioni come:

  • Partite Incagliate per il Bilancio e le Segnalazioni di vigilanza, con opportuna valorizzazione dello “staus del rapporto”.
  • Partite Incagliate per la Centrale Rischi.
  • Non Performing Exposures per le Classificazioni contemplate dall’EBA.

Lo schema sopra indicato coincide al comportamento espresso dal Documento per la Consultazione, rispetto al quale si condivide l’impostazione comportamentale in quanto il concetto giuridico sottostante la Legge Fallimentare: “Emersione anticipata di difficoltà di adempimento, atta nel contempo a favorire la prosecuzione dell’attività d’impresa” converge con quello previsto per le esposizioni incagliate dei: “Soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo”. Con tale condotta si vuole evitare di “segnalare a sofferenza” il cliente e quindi rendere ingestibile la sua conduzione finanziaria, evitando in tal modo la revoca di tutti gli affidamenti bancari.

Criteri di rilevazione previsti con il “Concordato con continuità aziendale- art.186 bis L.F.”
Anche in questo caso si condivide l’impostazione comportamentale di fondo espressa dal Documento di Consultazione, in quanto risultano “bancariamente” similari i profili del concordato in bianco con quello in continuità aziendale. Pertanto anche in tal caso le esposizioni del debitore possono essere iscritte, in attesa dell’esito della domanda di concordato, come:

  • Partite Incagliate per il Bilancio e le Segnalazioni di vigilanza, con opportuna valorizzazione dello “staus del rapporto”.
  • Partite Incagliate per la Centrale Rischi.
  • Non Performing Exposures per le Classificazioni contemplate dall’EBA.

In base agli esiti della domanda di concordato, si ritiene che la classificazione delle esposizioni venga aggiornata in base alle “regole ordinarie di segnalazione e bilancio”; auspicando il mantenimento ad incaglio del debitore nel caso di omologa del concordato in continuità.

Estensione del fenomeno del “Concordato in bianco”>
Le “procedure non fallimentari” stanno crescendo a dismisura, in particolare come segnalato da Cerved Group, nel primo semestre del 2013 sono stati presentati circa 2.500 “concordati in bianco”, questo fenomeno ha anche condizionato l’impennata dei “concordati tradizionali” che hanno raggiunto nel medesimo periodo un livello pari a 1.000 unità.

Anche per il Tribunale di Milano i dati appaiono eloquenti, 267 sono state le richieste di “Concordato in bianco”, presentate dal 1° gennaio al 25 settembre 2013. Filippo Lamanna Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha dichiarato1 che: “A distanza di un anno i numeri dei concordati in bianco restano impressionanti. Ma gli esiti appaiono deludenti, in quanto non più di un terzo delle richieste è arrivato a tradursi in concordati ammessi e ancora minore è il numero di quelli omologati.”

Sintesi delle osservazioni e proposte
Come appena espresso l’estensione del fenomeno del “Concordato preventivo” risulta alquanto consistente, ma anche variegato nei vari contesti economici e geografici. Inoltre non si può negare che talvolta vi è stato un abuso di tale istituto, nell’intenzione da parte del debitore di eludere patologie tipicamente fallimentari.
Per questi motivi, condividendo l’impostazione proposta, sarà indispensabile da parte delle singole banche, anche con apposito obbligo informativo:

  • Monitorare puntualmente le esposizioni in questione.
  • Esprimere in bilancio e nella nota integrativa delle valutazioni ed accantonamenti che riflettano la reale consistenza del fenomeno sottostante.
  • Classificare a sofferenza le esposizioni qualora: 1.Risultino già indicate a sofferenza già al momento della presentazione della domanda di concordato in bianco; 2.Ricorrano elementi obiettivi nuovi, tali da confermare lo stato d’insolvenza, anche se non ancora accertato giudizialmente o per situazioni sostanzialmente equiparabili.
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