Bancassicurazione e Welfare – Gennaio 2021

Di Giovanni Rosario Clemente

Nel corso degli ultimi anni si è assistito allo sviluppo del mercato assicurativo sia nel Settore Vita, che nel settore danni. I prodotti, i nuovi canali distributivi, le modalità di offerta, unitamente ad una crescita della domanda sia di carattere individuale che aziendale, hanno fatto in modo che i servizi assicurativi ricoprissero un ruolo ed una funzione non soltanto di vantaggio per la clientela, ma anche di utilità economica sociale.

Pensiamo per esempio alle polizze assicurative come la r.c. auto o la r.c. professionale, piuttosto che ai piani ntegrativi pensionistici, alle polizze sanitarie, oppure alle polizze di non autosufficienza (long term care). Quest’ultime, oltre a svolgere una funzione di utilità e vantaggio sociale per i sottoscrittori, tutelano ed integrano le prestazioni sia previdenziali che assistenziali garantite dal nostro welfare state.

Quando parliamo di welfare, ci riferiamo chiaramente agli innumerevoli benefici e diritti che tutti noi cittadini vantiamo nei confronti dello Stato: il diritto allo studio, alla cassa integrazione, alle diverse tipologie di prestazioni pensionistiche (invalidità, vecchiaia, superstiti), all’assistenza sanitaria e a tutto ciò che ricopre l’ambito della “protezione” individuale e sociale ed è proprio in tale ambito, che si sviluppa il presente articolo.

Infatti, la protezione individuale e sociale non si riferisce soltanto alle prestazioni garantite dallo Stato in termini di welfare, ma riguarda anche le prestazioni che possono fornire i prodotti assicurativi, sia per il settore “danni” attraverso le polizze sanitarie, che per il settore “Vita” con le polizze di previdenza, in virtù di una stretta correlazione tra prestazioni assicurative e finalità dello Stato Sociale (Welfare State).

Vista la complessità della materia e delle sue stesse articolazioni, occorre fare una premessa: i prodotti assicurativi realizzati dalle compagnie di assicurazioni sono contratti privati e le stesse compagnie che li realizzano sono imprese a scopo di lucro, al contrario dello Stato che ha la finalità di garantire sicurezza, protezione e benessere per tutti i suoi cittadini, come previsto dalla costituzione.

I prodotti assicurativi presenti sul mercato sono diversi e molteplici, ma quelli più assimilabili e coerenti alle prestazioni di welfare sono prevalentemente di tre tipologie:

  • polizze legate ai finanziamenti
  • polizze stand alone
  • polizze previdenziali

Le polizze legate ai finanziamenti appartengono al ramo danni e sono denominate in gergo “Credit Protection Insurance” (C.P.I.). Sono collegate alla tipologia di finanziamenti ottenuti dal cliente e prevedono delle prestazioni sia in caso di infortuni che di malattia dell’assicurato, garantendo indennizzi economici e capitali assicurati nei casi di: decesso, invalidità, interventi chirurgici, inabilità temporanee, diarie, spese di ricovero, riabilitazione, disoccupazione.

Anche le polizze stand alone appartengono al “ramo danni”. Sono singoli contratti che hanno diverse finalità e garantiscono capitali assicurati e indennizzi economici nei casi di: decesso, infortuni, malattie gravi, invalidità, inabilità temporanee, diarie giornaliere (da gesso o da ricovero), anche nei casi di non auto sufficienza con le polizze long term care.

Le polizze di previdenza invece, fanno parte del “ramo vita”, permettono di crearsi una previdenza complementare/integrativa quando si maturano determinati diritti, oppure alla scadenza di un periodo stabilito in contratto e sono di tre categorie diverse:

  • Fondi Pensioni Chiusi (F.P.C.) o negoziali: i sottoscrittori/aderenti appartengono ad una medesima categoria professionale e l’azienda può anche contribuire al versamento di determinati importi, in base ad accordi collettivi e contrattuali.
  • Fondi Pensioni Aperti (F.P.A.): i sottoscrittori/aderenti possono essere i lavoratori dipendenti, autonomi, i liberi professionisti, gli stessi familiari a carico, i non lavoratori. Sono gestiti dalla banche, dalle SIM, dalle SGR e dalle compagnie di assicurazioni e vengono collocati presso il pubblico.
  • Piani Individuali Pensionistici (P.I.P.): sono contratti individuali, possono essere sottoscritti da tutte le persone fisiche, lavoratori e non, indipendentemente dall’età. Sono gestiti dalle compagnie di assicurazioni.

Le polizze di previdenza sono regolate dal   Dlgs. n°252 del 5/12/2005. Queste, prevedono dei riscatti che si possono effettuare durante il periodo contrattuale, a differenza delle polizze di protezione che non li prevedono. I premi versati sono commisurati alla libera scelta degli aderenti e si distinguono tecnicamente:

  • per la tipologia di versamento premi (unici – frazionati – premio annuo)
  • per la gestione finanziaria dei premi versati (in termini di rendimenti)
  • per la durata contrattuale.

Sono previste delle agevolazioni fiscali sia per le polizze di previdenza che per quelle di stand alone, unitamente alle polizze attinenti al welfare aziendale (che tratteremo più avanti):

A. Nei fondi pensioni i premi sono deducibili fino ad un importo max di € 5.164,72 e hanno delle agevolazioni fiscali in termini di tassazioni sulle somme maturate (vedi normativa sopra riportata). Se previsto dagli accordi aziendali, vi si possono far confluire gli importi di trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti, unitamente agli eventuali contributi versati dal datore di lavoro, che però non hanno le relative agevolazioni fiscali.

B. Nelle polizze stand alone è possibile portare in detrazione le spese sostenute per pagare i premi nelle assicurazioni sulla vita e infortuni nella misura del 19% su un importo massimo di € 530,00, anche se ci sono più contratti assicurativi attivi contemporaneamente.

Per le Stand Alone, comunque si deve valutare che contengano prestazioni di:

  • rischio decesso e/o rischio invalidità permanente non inferiore al 5%
  • garanzia di non autosufficienza, ovvero l’incapacità di svolgere autonomamente determinati atti nella vita quotidiana

Uno degli aspetti più rilevanti nell’ambito del rapporto tra il welfare ed i prodotti assicurativi è dato dal canale distributivo. Infatti, se i canali distributivi delle agenzie assicurative e dei brokers si caratterizzano per il know how tecnico/specialistico assicurativo sui grandi rischi, per gli istituti di credito e per le stesse compagnie di assicurazioni, la “bancassurance” costituisce una sfida e nello stesso tempo una grande opportunità, sia per le finalità dello Stato sociale che per le potenzialità dell’istituzione bancaria.

Infatti, Il canale distributivo di bancassicurazione consente:

  • La possibilità di rivolgersi a quasi tutti i segmenti di mercato (persone fisiche, famiglie, imprese, enti, associazioni)
  • importanti sinergie tra le caratteristiche specifiche dell’attività bancaria e la stessa offerta commerciale di prodotti e servizi (gestione della liquidità, finanziamenti, intermediazione finanziaria, investimenti, tesoreria), completandola appunto con le polizze assicurative dedicate alla linea “protezione”, fidelizzando la stessa clientela.
  • L’utilizzo delle filiali bancarie sul territorio, sviluppando il portafoglio clienti ed il mercato di riferimento;
  • Il consolidamento e la crescita del mercato sia previdenziale che assistenziale, sia per le persone fisiche che giuridiche.

Quindi, la formazione della rete distributiva e per tutta l’organizzazione “bancassurance” per le tematiche riscontrabili nel presente articolo, che attengono al rapporto tra il welfare e i prodotti assicurativi distribuiti dalla banca, diventa strategica e fondamentale.

Le competenze del canale distributivo bancassurance, devono svilupparsi con nuove conoscenze metodologiche e consulenziali, basandosi sulle norme che regolano i diritti del nostro Welfare, rendendo personalizzabile l’offerta sui prodotti di tutela, protezione assicurativa e previdenza.

I contenuti del processo formativo dovrebbero fornire modalità e strumenti di misurazione e quantificazione dei capitali assicurati in polizza e degli stessi redditi mancanti per il mantenimento del tenore di vita (vedi pensioni, assegni di invalidità); andrebbero razionalizzati i rischi presenti e futuri da parte della clientela, fornendo quindi un valore aggiunto alla rete di bancassicurazione e agli stessi clienti bancari.

Le correlazioni tra il welfare e la bancassicurazione non si evidenziano soltanto negli obiettivi e nella soddisfazione di specifiche esigenze, ma vanno inquadrate anche sul target di clientela, in quanto ad ognuna corrisponde una normativa previdenziale specifica, cui vanno dedicati i prodotti assicurativi.

Per esemplificare il concetto, consideriamo le categorie professionali degli operai, dei metalmeccanici, dei giovani lavoratori e degli impiegati:

  • Quanti di loro conoscono le prestazioni spettanti in caso di infortunio e invalidità? Quanti di loro hanno un’assistenza sanitaria integrativa a quella base garantita dal welfare? Oppure, quanti di loro aderiscono ad una cassa assistenziale realizzata nella stessa azienda o privatamente?
  • Idem per la previdenza integrativa: quante delle categorie professionali sopra riportate, conoscono gli importi pensionistici spettanti in caso di premorienza del lavoratore e quanti aderiscono ad un fondo pensioni aziendale o ad un P.I.P.?

Lo Stato fornisce a tutti noi sia l’assistenza sanitaria di base che quella previdenziale. Certamente occorrerà riflettere sull’utilità ed il vantaggio che si può trarre nel sottoscrivere una polizza di ramo danni e/o di ramo vita a fini assistenziali o previdenziali sia per il lavoratore dipendente, che per lo stesso lavoratore autonomo, al fine di soddisfare esigenze immediate e future.

Alcune categorie professionali in Italia, hanno una cassa assistenziale e previdenziale (lavoratori del credito, avvocati, notai, ingegneri, architetti ecc.), ma parecchie altre ancora non c’è l’hanno.

Ecco quindi, che la finalità dei servizi e dei prodotti assicurativi rapportati alle prestazioni basilari di welfare hanno lo scopo di:

  • tutelare economicamente le persone dagli eventi negativi, che la vita può riservare (perdita del lavoro, infortuni, malattie)
  • prevenire eventuali danni patrimoniali che le persone, le famiglie e le aziende possono subire.

Per citare qualche dato, in Italia lo Stato spende annualmente per la protezione sociale circa 478 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 70 miliardi di spesa privata per la famiglia, la sanità, la scuola e i servizi di long term care (rapporto welfare e mondo assicurativo 2018).

Sono valori economici imponenti che determinano l’importanza della voce welfare nel bilancio dello Stato.

Tuttavia, la popolazione invecchia, le prestazioni assistenziali aumentano per cui la spesa pensionistica in Italia è la più elevata della media europea (Corriere della Sera del 23/11/2020).

Per una maggiore sostenibilità finanziaria della spesa di welfare, occorre quindi uinQ sviluppare sia la previdenza complementare (individuale e aziendale), che forme di assistenza integrativa sia per malattie che infortuni.

In tale contesto, un ruolo rilevante lo può svolgere la banca con i suoi canali distributivi specialistici di bancassicurazione (filiali, agenzie, canali on line, promotori, consulenti), in quanto la sicurezza e il benessere rappresentano delle variabili molto importanti al giorno d’oggi, vista inoltre la situazione pandemica causata dal “Covid”.

Mentre le polizze assicurative rispetto al welfare state, nascono dalla volontà dei singoli, in quanto vogliono aderire e sottoscriverle per soddisfare specifiche esigenze, il welfare è previsto in virtù di disposizioni costituzionali, finalizzate al benessere della società e di tutti i cittadini che ne fanno parte, indipendentemente dalla volontà del singolo individuo.

Quindi le polizze assicurative sono assicurazioni volontarie e come servizi, si realizzano per volontà dei singoli (persone fisiche) o delle aziende (welfare aziendale).

Il welfare aziendale si concretizza attraverso polizze definite “collettive” e, come gli stessi fringe benefits, sono regolate da specifici accordi aziendali o contratti, per singola volontà del datore di lavoro.  La loro finalità è di tutelare i dipendenti i loro figli, i loro coniugi; e sono tipologie di contratti che raggruppano tante “figure” assicurate per quanti sono i lavoratori/dipendenti.

Esistono poi polizze collettive dedicate alle figure apicali delle imprese (l’amministratore delegato, i soci, i dirigenti, i responsabili) e sono conosciute come polizze “key man”.

Le norme di legge che regolano il welfare aziendale sono contenute nel D.P.R. n° 917 del 22 dicembre 1986, ed esattamente all’art. 51 del TUIR e nelle Leggi di Stabilità del  2016 – 2017- 2018, dove vengono ripresi ed incentivati i concetti di welfare aziendale, fornendo sgravi fiscali al datore di lavoro e/o alle imprese, che promuovono il benessere dei propri lavoratori e delle rispettive famiglie.

Nel welfare aziendale, rientrano i così detti “fringe benefit”, si tratta di un insieme di servizi e strumenti a favore dei lavoratori non rappresentati da cash in busta paga.

L’auto aziendale è uno degli esempi più comuni di fringe benefit ma, le polizze assicurative lo sono altrettanto.

Come fringe benefit, le polizze più utilizzate sono quelle che prevedono: la tutela dei dipendenti/collaboratori, garantendo indennizzi e capitali assicurati in caso di infortuni e malattie gravi (dread disease), decesso (temporanea caso morte), danni a terzi (responsabilità civile), invalidità, inabilità e la non auto sufficienza (long term care).

Inoltre, il datore di lavoro può stipulare polizze collettive sanitarie per i propri dipendenti, che prevedono dei rimborsi per le spese mediche sostenute. Quest’ultime, si formalizzano con appositi fondi assistenziali o casse di assistenza sanitaria, che si basano sul principio di mutualità.

La mutualità comprende: la base associativa degli aderenti, non ci sono fini di lucro, l’obbligo dei contributi versati, erogazioni di prestazioni assistenziali, come le malattie e rimborsi per le spese mediche.

Le peculiarità del welfare aziendale si riscontrano nell’impatto che ha sulla gestione dell’impresa, verso i propri lavoratori, nel favorire il clima aziendale, nello stimolare la produttività, in definitiva determina un miglioramento delle condizioni lavorative.

Di seguito, le agevolazioni fiscali previste per le polizze di welfare aziendale:

  • per le polizze di protezione (infortuni, R.C. capofamiglia, L.T.C., invalidità permanente,…), i benefit dati ai lavoratori non concorrono a formare reddito se i premi versarti dal datore di lavoro non sono superiori a € 258,00 annui.
  • Per le polizze sanitarie, se avvengono attraverso casse assistenza realizzate in azienda, tutti i premi versati non concorrono a formare reddito per il dipendente fino ad un importo massimo di € 3.615,00. Quest’ultimo è deducibile dal reddito d’impresa ai fini Irpef/Ires.
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