Bancassicurazione e le polizze assicurative catastrofali – Aprile 2025

di Giovanni Rosario Clemente*

Riprendendo una tematica inerente un mio precedente articolo dell’ottobre 2024 è importante approfondire ed arricchire con alcune riflessioni le nuove disposizioni inerenti le polizze assicurative catastrofali, definite in gergo “Cat NAt” catastrofi naturali.
Come abbiamo visto, la legge di bilancio del 2024 n° 213/23 ha introdotto l’obbligo per le Imprese Italiane di stipulare polizze assicurative contro i danni da calamità naturale ed eventi catastrofali; successivamente, con il decreto legge N° 18 del 30/01/2025 sono state delineate sia le modalità operative che gli schemi assicurativi per la realizzazione degli stessi prodotti; infine con il decreto legge N° 39 del 31/03/2025 è stato prorogato e differito il termine dell’obbligatorietà della stipula delle polizze catastrofali per le imprese, distinguendole in base alle dimensioni (direttiva UE 2023/2775):

A) Per le grandi imprese l’obbligo decorre dal 1° aprile 2025 con una tolleranza di 90 giorni. Ciò significa che le imprese prive di copertura assicurativa in tale periodo provvisorio non sono soggette a penalità come ad esempio: perdite di incentivi statali, finanziamenti pubblici, agevolazioni.
B) Per le medie imprese il termine è stato rinviato al 1° ottobre 2025, quest’ultime vengono identificate con uno stato patrimoniale fino a 25 milioni di €, con 250 dipendenti e ricavi fino a 50 milioni di €.
C) Per le piccole e micro imprese l’obbligo slitta al 1° gennaio 2026, con uno stato patrimoniale fino a 5 milioni di € e ricavi fino a 10 milioni di €, con un massimo di 50 dipendenti.

Le imprese che superano i limiti sopra esposti (nei punti B e C), rientrano tra le grandi imprese.
L’obbligo della sottoscrizione della polizza catastrofale scatta per tutte le aziende iscritte al registro delle imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con esclusione di quelle agricole ed hanno la finalità di proteggere i beni aziendali (fabbricati, macchinari, attrezzature, impianti, terreni) da eventi causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni, includendo anche trombe d’aria, grandine e incendi boschivi.
Cause quest’ultime che determinano il blocco delle attività produttive, licenziamenti, cassa integrazione, chiusure e fallimenti delle stesse ditte.
Generalmente le aziende hanno già in essere delle polizze assicurative, rimane quindi da verificare e stabilire se, nell’ambito dei rischi assicurati (Incendio, scoppio, responsabilità civile, etc..), sussistono garanzie tipiche delle polizze catastrofali che sono previste all’art. N° 3 del decreto attuativo (G.U. 27/02 2025 N° 48) ed eventualmente integrarle, con massimali e limiti di indennizzo previsti all’Art. N° 7 dello stesso Decreto.

Infatti i limiti e gli stessi massimali assicurativi, sono così stabiliti:
– per le imprese con un fatturato fino ad € 1.000.000,00 il limite di indennizzo assicurativo è pari alla somma assicurata;
– per le imprese con un fatturato compreso tra € 1.000.000,00 ed € 30.000.000,00 il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata;
– per le grandi imprese che hanno un fatturato superiore ai 30.000.000,00 di € i massimali ed i limiti di indennizzo sono rimessi alla libera negoziazione delle parti.

Per esempio: se un imprenditore assicura i beni della sua azienda per un valore pari a € 5.000.000,00 ed appartiene alla categoria intermedia di aziende (seconda fascia), a seguito di eventi catastrofali avrà un risarcimento pari a € 3.500.000,00 – ovvero il 70 % di indennizzo.
Da evidenziare che lo stesso decreto attuativo prevede all’ Art. N° 6 una franchigia pari al 15% a carico dell’assicurato riferita alle grandi imprese (con fatturato > ai 30.000.000 di €) in base agli accordi contrattuali tra le parti (compagnia di assicurazione e impresa).
Le polizze catastrofali (CAT NAT), forniscono agli imprenditori l’opportunità economica/finanziaria di affrontare nel migliore dei modi situazioni emergenziali, limitando sia la dipendenza dagli aiuti pubblici, che le stesse criticità che si riscontrano in fase di ricostruzione (valutazioni e quantificazioni dei danni, ritardi dei finanziamenti e degli stessi risarcimenti/ristori).

Nel corso degli anni a seguito di inondazioni, sismi e terremoti abbiamo assistito alla scomparsa di interi territori e filiere produttive. Possiamo ricordare a tal proposito: il terremoto dell’Aquila nel 2009; l’alluvione e l’esondazione dei fiumi in Emilia Romagna nel 2012; Il terremoto in centro Italia nel 2016 e 2017, le esondazioni a Genova…,. Tuttavia ancora oggi, non si vede all’orizzonte una conclusione dei lavori ed un ripristino delle zone disastrate.
Ecco perché l’obbligatorietà delle polizze assicurative ed in particolare delle polizze catastrofali è molto importante.
In Italia purtroppo non esiste una specifica legislazione a differenza di Francia, Spagna, Turchia, Giappone e altri paesi, né un sistema assicurativo in grado di garantire ai proprietari di immobili danneggiati la certezza del ristoro dei danni e la celerità nel ricevere le risorse economiche necessarie per ripristinare il bene colpito.

Quindi, l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria ci permette di affiancare e supportare lo Stato e le stesse imprese, attraverso “il principio di mutualità assicurativa” con la condivisione dei rischi che vengono ripartiti tra la collettività, la compagnia di assicurazioni e lo Stato, finalizzando il risarcimento dei danni attraverso il meccanismo gestionale tipico delle compagnie assicurative.
Ed è in tale logica che si dovrebbe tutelare il patrimonio immobiliare in Italia, sia per le imprese, sia soprattutto per i singoli cittadini e alla classica polizza incendio e scoppio si dovrebbero collegare garanzie tipiche delle polizze catastrofali.
Grazie ai prodotti assicurativi e ad una legislazione specifica (decreto legge N° 39/2025 – pubblicato in GU N° 75) i sottoscrittori delle polizze acquisiscono un vero e proprio diritto contrattuale definito da valori e massimali assicurati, nonché da regole contrattuali per percepire l’indennizzo.

Tale obbligo si dovrebbe estendere sicuramente anche ai privati, sottoscrittori del mutuo acquisto prima casa, inserendo, oltre alle garanzie base (incendio e scoppio), anche le garanzie da eventi catastrofali nonostante la detrazione fiscale del 19% sul premio assicurativo previsto.
La relazione di “CINEAS” a tal proposito è molto eloquente, tant’è che una tematica affrontata con lungimiranza “…La cultura del rischio nelle assicurazioni delle calamità naturali e delle pandemie” sottolinea come l’Italia, nonostante rientri tra i grandi paesi industrializzati, non dispone di un sistema legislativo omogeno ed organico per affrontare l’impatto economico/finanziario delle catastrofi naturali, pur avendo un territorio molto esposto.
L’A.N.I.A. (Associazione Imprese Assicurative Italiane), ovvero la “Confindustria delle compagnie delle assicurazioni”, fa emergere che le polizze assicurative contro i rischi di natura catastrofali sono poco diffuse nel nostro Paese e nonostante i gravi cambiamenti climatici, in Italia solamente il 6% delle abitazioni sono assicurate contro i rischi da terremoto e alluvioni, mentre per gli stessi rischi sono assicurate solamente il 5% delle imprese su un totale di circa 4,5 milioni.
Le polizze catastrofali, come abbiamo visto oltre che essere regolate da norme giuridiche, si distinguono dal punto di vista tecnico nell’ambito del massimale assicurato (con i limiti indennizzabili che abbiamo visto), dalla franchigia (come già evidenziata), dal premio assicurativo.
Su quest’ultimo punto, occorre necessariamente soffermarsi. Infatti, uno dei tanti motivi per cui le parti in causa hanno voluto riflettere e magari posticipare l’entrata in vigore dell’obbligatorietà delle polizze catastrofali è data appunto dall’importo del premio assicurativo, che dovrà sborsare l’azienda.

Il premio assicurativo come sappiamo, è l’importo economico che il contraente deve corrispondere all’assicuratore (compagnia di assicurazione) in cambio della garanzia prevista nel contratto.
L’ art. N° 4 del decreto attuativo prevede che il premio deve essere proporzionato al rischio assicurato, all’ubicazione dell’immobile, alla vulnerabilità dei beni e alla disponibilità di dati delle serie storiche disponibili (probabilità statistica di accadimenti), dalla stessa pericolosità e rischiosità del territorio.
Per avere un’idea del costo assicurativo che dovrà sostenere il contraente di polizza (impresa), basta dare uno sguardo ai diversi preventivatori diffusi nei siti specializzati (Ivass, Facile.it, ANIA, AI Overview, articoli Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, etc.), per stabilirne l’importo del premio.
Alcuni esempi pratici possono spiegare meglio il concetto:
1) Ristorante: Immobile assicurato per un valore di 300.000,00 € e attrezzature per 100.000,000 di €
–  A Milano il premio sarà pari a € 343,50 annui.
–  A Roma: € 401,00 annui.
–  A Palermo: € 469,00 annui.

2) Hotel: Immobile assicurato per un valore di € 1.000.000,00 e attrezzature per 500.000,00 €
– A Milano il premio sarà pari a € 703,50 € annui.
– A Roma: 720,50 € annui.
– A Palermo: 1.033,50 € annui.

Dagli esempi sopra riportati si intuisce che il premio assicurativo varia soprattutto per l’ubicazione dell’immobile, per l’attività, per le attrezzature, per la zona e per i massimali previsti in polizza. Chiaramente, se l’impresa o l‘attività commerciale si trova in una zona sottoposta a terremoto e sismi, il premio assicurativo sarà notevolmente superiore e se lo stesso rischio verrà assunto oppure no da parte della compagnia.

Stessa cosa dicasi per i beni immobili costruiti in zone con abusi edilizi o beni costruiti in assenza di precise autorizzazioni, quest’ultime rientrano nell’ambito delle esclusioni di polizza.

L’analisi e la valutazione dei rischi per l’impresa dal punto di vista tecnico/assuntivo, sono indicatori molto importanti e nello stesso tempo delicati, vista anche la normativa in itinere. Quest’ultime, devono essere gestite e valutate oltre che dalle stesse compagnie di assicurazioni, da personale competente e specializzato (agenti, brokers, specialisti di bancassicurazione), in quanto la sottoscrizione della polizza catastrofale può comportare garanzie assicurative obbligatorie o facoltative, oppure eventi non indennizzabili in caso di sinistro.

Ad esempio: se un hotel piuttosto che un ristorante si trova in una zona balneare, le due attività possono essere suscettibili di allagamenti, bombe d’acqua, mareggiate e sicuramente hanno merci in magazzino. Se le garanzie non sono previste nel contratto assicurativo (Cat Nat), le merci danneggiate in magazzino non verranno risarcite in quanto sono delle garanzie assicurative non obbligatorie.
Quindi, nella sottoscrizione della polizza catastrofale occorre necessariamente consigliare di inserire delle garanzie aggiuntive a quelle previste, magari versando un premio aggiuntivo, così facendo si ha la certezza che in caso di sinistro, ci sia il risarcimento completo del danno subito.

“I contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione al 30/04/2025. Non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”.

*Esperto formatore in Bancassurance

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