Banca Centrale della Rep. San Marino requisiti di idoneità degli esponenti aziendali – Maggio 2020

Autore: dr.ssa MONTANARI Emanuela
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Premessa

Il contesto normativo ha quale finalità assicurare l’armonizzazione delle valutazioni dei componenti degli Organi Amministrativi in tutta l’area euro. Nondimeno, per esplicita previsione della BCE, resta comunque ferma la possibilità di modulare il processo di verifica, in linea con il principio di proporzionalità, commisurandolo alle dimensioni dell’ente, alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività, nonché al particolare incarico che il singolo esponente è chiamato a ricoprire.

In conformità alle linee Guida delle Autorità di Vigilanza Europee BCE, EBA e ESMA, Banca Centrale della Repubblica di San Marino adotta i requisiti ed i criteri per la valutazione degli esponenti aziendali allineandosi agli standard internazionali in materia bancaria e finanziaria. La Repubblica di San Marino è già Paese aderente SEPA e ha sottoscritto una Convenzione Monetaria con l’Unione Europea il 27 marzo 2012 di cui al Decreto Consigliare n. 120/2012 volta ad adottare le principali direttive e regolamenti comunitari nel settore bancario, finanziario ed assicurativo. Il Regolamento n. 2020/01 emanato da Banca Centrale si inserisce nell’ambito del più ampio processo di adeguamento della normativa interna al fine di adempiere agli impegni derivanti dalla suddetta convenzione.

I requisiti degli esponenti aziendali sono un elemento essenziale per assicurare all’intermediario finanziario di adottare e migliori pratiche e di assicurare la conformità alla legge nell’ambito di tutti i settori di operatività dell’intermediario bancario o finanziario. Inoltre il fit & proper è l’elemento fondamentale per contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo poiché con amministratori competenti, adeguati ed idonei è possibile assicurare la conformità.

 

  1. Linee Guida per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità – Aggiornamento di maggio 2018 in linea con gli orientamenti congiunti sull’idoneità emanati da ESMA e ABE

In maggio 2018 la Banca Centrale Europea (BCE) ha aggiornato le Linee Guida che disciplinano le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali condotte da parte della BCE in linea con gli orientamenti congiunti sull’idoneità emanati da ESMA e ABE.

La Guida prevede cinque criteri: i) esperienza; ii) onorabilità; iii) conflitti di interesse e indipendenza di giudizio; iv) disponibilità di tempo; e v) adeguatezza complessiva.

– L’esperienza di un candidato è valutata sulla base del principio di proporzionalità commisurando la valutazione alle dimensioni dell’ente, alla natura e alla complessità delle sue attività nonché all’incarico da ricoprire. L’esperienza riguarda tanto l’esperienza professionale pregressa, quanto le conoscenze (e competenze) tecniche acquisite tramite l’istruzione e la formazione. Sono necessarie conoscenze tecniche di base nel settore bancario che consentano di comprendere le attività e i rischi principali dell’ente nell’ambito dei mercati finanziari, del contesto normativo e dei relativi obblighi giuridici.

– Il requisito dell’onorabilità si ritiene rispettato ove siano assenti elementi che suggeriscano dubbi fondati sull’onorabilità del soggetto.I procedimenti penali e amministrativi in corso o conclusi rilevano sia nel caso di procedimenti sfavorevoli, sia nel caso di procedimenti favorevoli. In particolare potranno rilevare anche circostanze alla base del procedimento favorevole (quale ad esempio basate su elementi procedurali quali l’intervenuta prescrizione). Alla luce del rischio reputazionale, a cui è soggetto non solo l’esponente nominato ma anche l’ente vigilato, si richiede all’organo di amministrazione di esaminare i procedimenti in corso e di confermare la propria fiducia nell’esponente nominato dopo che sia stata svolta un’attenta analisi dei procedimenti in corso a suo carico.

– Le politiche di ciascuna banca sui conflitti di interesse devono assicurare l’individuazione, la comunicazione, l’attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti siano essi effettivi, potenziali o percepiti come tali dall’opinione pubblica. La presenza di un conflitto non indica necessariamente che il candidato non possa essere considerato idoneo. Ciò si verifica se il conflitto pone un rischio rilevante (personale, professionale, politico, finanziario)  e ove non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente il conflitto di interessi sulla base dei presidi introdotti dalla banca.

– La titolarità di più cariche sociali è un fattore che può influenzare la disponibilità di tempo del candidato a ricoprire l’ufficio in modo idoneo. La regola generale prevede: i) non più di un incarico di amministratore esecutivo e di due incarichi di amministratore non esecutivo; ovvero ii) non più di quattro incarichi di amministratore non esecutivo. Sono comunque previste delle eccezioni alla regola.

La richiesta avanzata dall’ente deve contenere almeno l’indicazione specifica da parte del soggetto vigilato della disponibilità di tempo che il ruolo richiede, l’elenco completo degli incarichi dell’esponente nominato e la disponibilità di tempo prevista per ogni mandato, l’autodichiarazione dell’esponente da cui emerga che si dispone di tempo sufficiente da dedicare a tutti i mandati.

– L’ente valuta, sulla base di un processo di self-assessment, le carenze riferite all’adeguatezza complessiva del proprio organo di amministrazione, fornendo una descrizione della composizione dell’organo di amministrazione, una breve dichiarazione motivata relativa al modo in cui l’esponente contribuirà al requisito di idoneità complessiva dell’organo, la descrizione circa l’esito dell’autovalutazione periodica.

  1. Linee guida congiunte EBA – ESMA sulla valutazione di idoneità dei componenti dell’organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave.

L’Autorità bancaria europea (EBA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno pubblicato il 26 settembre 2017 le Linee Guida congiunte per valutare i requisiti di idoneità dei membri degli organi di gestione e dei titolari di “funzioni chiave” degli enti creditizi e delle imprese di investimento previste dalla CRD IV (Direttiva 2013/36/UE) e dalla MiFID II (Direttiva 2014/65/UE). Le Linee guida, applicate a partire dal 30/06/2018, evidenziano l’importanza per gli enti di prendere in considerazione se i candidati hanno le conoscenze, i requisiti e le competenze necessarie per garantire una gestione appropriata e prudente dell’ente e mirano a promuovere una maggiore diversificazione degli organi di gestione al fine di migliorare la supervisione dei rischi e la resilienza degli enti. A tale riguardo gli enti, ai sensi dell\’ articolo 91, della direttiva 2013/36/UE, dovrebbero garantire che i membri dell’organo di gestione siano adeguati in ogni momento, prevedendo una  valutazione della loro idoneità che deve essere effettuata quando si chiede l’autorizzazione per l’accesso all\’attività e nel continuo quando, ad esempio, si modifica l’organo di gestione.

In particolare, le Linee guida precisano la nozione degli aspetti che dovranno essere considerati per la valutazione dei suddetti soggetti:

–  tempo sufficiente dedicato;

– conoscenza, competenze ed esperienze collettive adeguate in materia di gestione;

– onestà, integrità e indipendenza di giudizio;

– risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di gestione e

– diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell’organo di gestione.

In merito alla nozione di sufficiente impegno temporale occorrerà valutare se un membro dell’organo di gestione sia o meno in grado di dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle proprie funzioni e responsabilità per affrontare in maniera approfondita tutte le tematiche, inclusa la comprensione dell’attività dell’ente, la gestione dei suoi principali rischi e delle implicazioni dell’attività e della strategie di business e di rischio.

Inoltre l’organo di gestione dovrà possedere a livello collettivo adeguate conoscenze, competenze ed esperienze per comprendere le attività dell’ente, inclusi i principali rischi. La nozione di conoscenze, competenze e esperienze dei membri dell’organo di gestione deve tenere conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività dell’istituto. Tale valutazione dovrà essere effettuata sia a livello di singolo soggetto sia a livello complessivo dell’organo di gestione.

Le Linee Guida si applicheranno, ai membri dell’organo di gestione, di supervisione strategica, nonché ai titolari di funzioni chiave, come ad esempio i responsabili delle funzioni di controllo e il CFO.

  1. Lo schema di Decreto del MEF recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari.

Lo schema di regolamento introduce profili del tutto nuovi rispetto ala regolamentazione previgente, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all’onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza, adeguata composizione collettiva degli organi. Detta anche la disciplina applicabile ai responsabili delle principali funzioni aziendali (solo per le banche maggiori) e norme sulla verifica di idoneità da parte degli organi aziendali.

A tali requisiti si aggiunge una disciplina relativa alla verifica della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico e dei limiti al cumulo degli incarichi, volta ad evitare una eccessiva concentrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in termini di tempo, dell’esponente bancario designato.

Il principio di proporzionalità ha lo scopo di differenziare i requisiti di professionalità degli esponenti, le regole sui limiti al cumulo degli incarichi e i requisiti dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché l’adeguata composizione del consiglio di amministrazione. Il principio di proporzionalità non riguarda l’onorabilità e la correttezza, così come l’indipendenza di giudizio: la scelta è imposta dal nuovo articolo 26 TUB, ed è in linea con le policy BCE e EBA.

Per gli intermediari non bancari, il decreto prevede, in linea con le disposizioni del Testo unico bancario, regole differenziate, in alcuni casi non applicando le norme previste per le banche, in altri applicandole solo agli intermediari di maggiore dimensione.

La bozza di regolamento rafforza significativamente gli standard di idoneità degli esponenti, elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente e introducendo nuovi profili (correttezza, competenza, composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, limiti al cumulo degli incarichi), che allineano la disciplina italiana agli orientamenti e alle linee guida dell’EBA e della BCE sui requisiti degli esponenti.

 

  1. Le disposizioni di recepimento degli standard internazionali nella Repubblica di San Marino

Il processo di adeguamento dell’ordinamento sammarinese agli standard internazionali in materia bancaria e finanziaria ha comportato l’adozione a livello di normativa primaria di talune Direttive e Regolamenti comunitari tramite l’emanazione di appositi decreti delegati. In particolare la modifica dell’art. 15 della LISF, che detta i requisiti degli esponenti aziendali, è stata introdotta dal Decreto Delegato n. 50 del 26/3/2019 che recepisce a San Marino la Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD-IV) in materia di accesso all’attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Per i profili di natura più tecnica, tali decreti delegati hanno previsto che la regolamentazione attuativa sia emanata da Banca Centrale. Per effetto di tali interventi modificativi e integrativi alla LISF si è reso necessario procedere a una conseguente revisione e integrazione dei vari regolamenti di settore.

5.1 La modifica dell’art. 15 della Legge sui Servizi Bancari e Finanziari LISF

 

Il provvedimento stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di soggetti autorizzati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché:

  1. a) gli ulteriori criteri di correttezza e di competenza;
  2. b) i criteri di adeguatezza nella composizione degli organi collegiali;
  3. c) il numero di incarichi che possono essere assunti contemporaneamente, considerato che gli esponenti devono dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni in seno al soggetto autorizzato.

In caso di non rispondenza degli esponenti aziendali ai requisiti e criteri, l’autorità di vigilanza può disporre con proprio provvedimento la rimozione dall’incarico. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa che ha determinato la perdita dei requisiti. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall’autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

In particolare, le previsioni riflesse nel novellato articolo 15 LISF (“Esponenti Aziendali”) statuiscono che:

  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico,
  • gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca,
  • gli organi di amministrazione e controllo delle banche devono valutare l’idoneità dei propri componenti e l’adeguatezza complessiva dell’organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione.

2.2 I criteri di valutazione utilizzati dalla Banca Centrale introdotti nel Regolamento n. 2020/01 – Fit & Proper

Banca Centrale ha emanato in data 18/03/2020 il Regolamento n. 2020-01 “Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza”. Il provvedimento è stato oggetto di procedura di pubblica consultazione e recepisce lo standard del cd. “fit and proper” per gli esponenti e gli organi societari di banche, in continuità con le linee guida anticipate nell’Allegato 7 del Reg.2019-01, tenuto conto delle peculiarità del sistema sammarinese.

Il Regolamento rafforza i requisiti di indipendenza estendendo anche agli amministratori il limite novennale alla rinnovabilità dell’incarico e viene riconosciuta, per amministratori e sindaci, rilevanza ostativa ad incarichi politico-istituzionali rivestiti nell’ultimo biennio. Riordina la successione temporale tra nomine, accettazioni e verifiche di adeguatezza ed evidenzia gli elementi che distinguono il potere autonomo di removal di esponenti bancari da quello sussidiario di decadenza, eliminando l’ulteriore procedura speciale di sospensione. Riporta il potere di revoca degli esponenti già sospesi all’assemblea dei soci, rafforzando le reciproche prerogative di ciascun organo competente rispetto ai propri membri.

Gli esponenti aziendali comprendono coloro che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, o capo della struttura esecutiva, ivi inclusi i soggetti che subentrano temporaneamente nelle funzioni di Direttore Generale. Sono stati suddivisi gli “esponenti aziendali con incarichi esecutivi” fra cui il capo della struttura esecutiva o amministratore che esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, in forma individuale o quale membro di un Comitato con funzioni operative e gli “esponenti aziendali con incarichi non esecutivi”. Banca Centrale con la nuova regolamentazione ha individuato:

  • requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
  • i requisiti di professionalità e indipendenza,
  • i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell’organo;
  • i criteri di correttezza, con riguardo alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte;
  • i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti dell’intermediario o del gruppo bancario,
  • le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

La revisione dei requisiti e dei criteri di valutazione degli esponenti aziendali è stata effettuata con riferimento alle Banche. Al momento restanto inalterati i requisiti degli esponenti aziendali delle altre tipologie di intermediari (Società di Gestione, Compagnie Assicurative, Società Fiduciarie e finanziarie) data anche la loro specificità. Fa eccezione il limite al cumulo degli incarichi che vale per l’intero gruppo bancario.

È di tutta evidenza che, il combinato disposto di cui all’art. 15 LISF e il Regolamento n. 2020/01 emanato da Banca Centrale, attraverso l’aggiornamento delle disposizioni regolamentari in tema di governo societario, risultano contigui a quelli contenuti nelle Linee Guida BCE, in quelle di EBA/ESMA e ai requisiti previsti nel Decreto del MEF.

5.2.1 L’onorabilità

I requisiti di onorabilità per le banche rimangono inalterati rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, ma sono resi uniformi per tutte le tipologie di intermediari finanziari. In relazione ai requisiti di onorabilità non è considerato applicabile alcun “principio di proporzionalità”. Gli stessi debbano sempre essere soddisfatti dagli esponenti degli Organi Aziendali, i quali si presume li soddisfino in assenza di elementi che suggeriscano il contrario ed in assenza di dubbi fondati sull’onorabilità del soggetto stesso (presunzione di innocenza).

In particolare, i procedimenti penali e amministrativi, in corso e conclusi, possono influire sull’onorabilità dell’esponente nominato e della banca vigilata (anche nel caso in cui la nomina dell’esponente avvenga in uno Stato diverso da quello in cui si sono verificati i relativi eventi). Pur nella presunzione di innocenza, il semplice fatto che vi sia un procedimento giudiziario a carico di un soggetto rileva ai fini dell’onorabilità. Pertanto, sulla base di tutte le informazioni pertinenti disponibili, l’autorità di vigilanza valuterà la rilevanza dei fatti e il loro impatto sull’onorabilità dell’esponente nominato, nonché sull’ente vigilato. In tale contesto, sarà tenuto in debita considerazione anche l’impatto sull’onorabilità degli effetti cumulativi di più eventi giudiziari secondari.

Gli esponenti aziendali non devono avere mai subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’economia pubblica, per i reati speciali previsti dalla LISF e dalla legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Inoltre non devono avere mai subito condanne definitive per misfatti rientranti tra i reati contro l’ordine pubblico, la fede pubblica o dei privati contro la pubblica amministrazione, per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore ad un anno non sospesa o per misfatti di altra natura per i quali sia stata applicata la pena della prigionia per un tempo non inferiore a due anni non sospesa. Infine non devono aver ricoperto incarichi di esponente aziendale per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l’adozione del provvedimento in imprese finanziarie sottoposte negli ultimi cinque anni a provvedimenti straordinari o di risoluzione e all’esponente aziendale siano state irrogate sanzioni amministrative, in relazione ai medesimi presupposti del provvedimento. Il possesso dei requisiti di onorabilità deve sussistere anche con riferimento all’assenza di equivalenti condanne definitive o di situazioni impeditive applicate in giurisdizioni estere.

5.2.2 La correttezza

Gli esponenti aziendali devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. Il provvedimento prende in considerazione le condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato, misure cautelari di tipo personale, indagini e procedimenti penali in corso, provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione, sanzioni amministrative irrogate, cariche in imprese finanziarie a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa o sottoposte a procedure straordinarie o di risoluzione, sospensione, radiazioni o cancellazioni da albi o ordini professionali, valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa nell’ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria o bancaria e finanziaria.

Il verificarsi di una o più delle condotte o situazioni sopra indicate non comporta automaticamente l’inidoneità dell’esponente aziendale ma richiede una valutazione da parte dell’organo competente tesa a verificare se, pur in presenza di tali situazioni, è preservata la sana e prudente gestione della banca e, in particolare, la sua reputazione e la salvaguardia della fiducia del pubblico. La valutazione deve essere condotta per verificare l’oggettiva gravità dei fatti contestati, l’entità del danno cagionato, la potenzialità lesiva della condotta, la durata e le conseguenze sistemiche della violazione. La frequenza dei comportamenti, la fase e grado del procedimento penale o sanzionatorio, la tipologia e l’importo della sanzione irrogata, lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto rilevante e il momento in cui avviene la valutazione (tenendo conto in genere dei fatti accaduti non più di dieci anni prima, salvo per casi gravi e ragioni qualificate che inficiano la sana e prudente gestione), il livello di cooperazione con l’autorità di vigilanza ed eventuali condotte riparatorie poste in essere dall’interessato, connessione delle condotte con le materia di cui alla legge bancaria o antiriciclaggio. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando si delinea un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di preservare la reputazione della banca per la salvaguardia della fiducia del pubblico.

5.2.3 La professionalità 

I requisiti di professionalità sono diversi per i membri del Consiglio di Amministrazione con incarichi esecutivi, non esecutivi, il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Capo della Struttura Esecutiva, il Direttore Vicario, il Collegio Sindacale.

I membri del Consiglio di Amministrazione con incarichi esecutivi devono aver maturato un’esperienza complessiva non inferiore a tre anni nell’attività di amministrazione o di controllo o aver svolto compiti direttivi nell’alta dirigenza, presso imprese finanziarie o in società aventi una dimensione e complessità maggiori o assimilabili a della banca e che non siano state oggetto di procedure concorsuali o procedimenti straordinari avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi. Si tiene conto dell’esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all’assunzione dell’incarico. Il Presidente deve avere un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione con incarichi non esecutivi invece o soddisfano i requisiti professionali dei membri con incarichi esecutivi o devono aver esercitato, per un periodo non inferiore a tre anni, attività professionali in via continuativa e prevalente in materie attinenti ai settori bancario o finanziario,o attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o funzioni direttive presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i settori bancario o finanziario se l’ente ha una dimensione ed una complessità comparabili con quella della banca. Le attività professionali comprendono sia quelle esercitate in regime di “libera professione”, sia quelle svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di imprese che operano nei settori bancario o finanziario, sia in altre forme di consulenza purché in materie attinenti.

Il Capo della struttura esecutiva, coloro che rivestono incarichi equivalenti, nonché l’Amministratore Delegato, devono aver maturato un’esperienza specifica in materia creditizia, finanziaria o assicurativa per un periodo non inferiore a cinque anni in attività di amministrazione o di controllo o in compiti direttivi presso imprese finanziarie o società aventi dimensioni e complessità maggiori o assimilabili che non siano state oggetto di procedure concorsuali o procedimenti straordinari. I Direttori Vicari i devono avere un’esperienza non inferiore a tre anni.

Inoltre almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti della Repubblica di San Marino, almeno uno dei sindaci deve essere iscritto da almeno tre anni nell’Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino e i restanti sindaci possono essere scelti anche tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per i consiglieri con incarichi non esecutivi, o fra i soggetti iscritti da almeno tre anni nel registro dei revisori contabili o soggetti esteri comunque abilitati da almeno tre anni nel Paese di residenza all’esercizio delle libere professioni. La presidenza del Collegio Sindacale deve essere affidata a uno dei sindaci iscritti ad albi salvi i casi in cui l’azionista di controllo sia soggetto estero per i quali la presidenza può essere affidata anche a uno dei sindaci abilitati all’estero

5.2.4 La competenza

Gli esponenti aziendali devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico, in relazione allo specifico ruolo che deve essere ricoperto e alle caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono valutate, le conoscenze tecniche acquisite tramite la formazione unitamente all’esperienza professionale pregressa. In particolare, quest’ultima deve essere valutata, per ciascun esponente, in relazione alla durata dell’incarico, alle dimensioni della banca, alle funzioni ricoperte, al numero dei collaboratori subordinati e alla natura delle attività svolte.

La valutazione si basa sulla conoscenza teorica e l’esperienza pratica posseduta in più di uno degli ambiti: mercati finanziari, regolamentazione nel settore bancario e finanziario, indirizzi e programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societario, gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca), sistemi di controllo interno, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa contabile e finanziaria. La conoscenza teorica e l’esperienza devono essere idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo che deve essere ricoperto e alle eventuali deleghe, ivi inclusa la partecipazione a comitati, alle caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

I criteri di competenza si ritengono soddisfatti, senza procedere alla valutazione, qualora l’esponente risulti in possesso dei requisiti di professionalità previsti per ricoprire i diversi incarichi maturati per una durata almeno pari a cinque anni per i componenti del Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale e dieci anni per il Presidente, per il capo della struttura esecutiva e per l’Amministratore Delegato.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all’esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull’inidoneità dell’esponente a ricoprire l’incarico; in caso di carenze limitate a un ambito specifico, l’organo competente può adottare misure necessarie a colmarle come uno specifico piano di formazione o, con riguardo al Direttore Generale, la previsione dello svolgimento di un periodo di prova funzionale all’incarico da ricoprire.

5.2.5 L’idoneità complessiva

La banca è chiamata a valutare in che misura il singolo esponente aziendale contribuisca all’idoneità complessiva dell’Organo, annoverando la valutazione di tale contributo tra i criteri da valutare in sede di verifica iniziale dei requisiti di professionalità e onorabilità dell’esponente aziendale. Non sono previstie indicazioni di dettaglio, pertanto ai fini di tale esercizio valutativo si può considerare quale utile riferimento la sottoposizione degli Organi Aziendali ad un periodico e strutturato processo di autovalutazione della propria composizione e del proprio funzionamento, considerata, a livello internazionale, come un valido strumento per la valutazione dell’efficacia dell’operato degli Organi.

I criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale prevedono che la composizione debba essere adeguatamente diversificata in modo da alimentare la dialettica interna agli organi, favorire una pluralità di prospettive nell’assunzione di decisioni, supportare i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull’operato del personale titolare di unità organizzative,controllo sugli interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca. Pertanto i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere diversificati in termini di età, genere e durata di permanenza nell’incarico, le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee, adeguati nel numero per assicurare la funzionalità dell’organo. L’adeguatezza della composizione dell’Organo competente viene valutata considerando la tipologia di attività svolta, la struttura proprietaria e l’appartenenza ad un gruppo bancario.

5.2.6 L’indipendenza

Ferma restando la necessità che i soggetti vigilati si dotino, anche in conformità con le vigenti disposizioni nazionali, di meccanismi di governance atti a garantire la comunicazione, l’attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse, i requisiti di indipendenza sembrano rivolti a tutelare l’intermediario nella gestione e nella mitigazione dei rischi di conflitto di interessi in capo ai membri degli organi amministrativi.

I membri del Consiglio di Amministrazione non devono: aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di sindaco o revisore contabile in società direttamente o indirettamente partecipate dalla banca o controllanti, essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, dei suddetti amministratori, essere affidati o debitori in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro, essere dipendente dello Stato, o enti pubblici. Sono stati altresì introdotti il divieto di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di amministratore presso la banca, e negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato.

I membri del Collegio Sindacale invece non devono: aver ricoperto negli ultimi cinque anni l’incarico di amministratore in società direttamente o indirettamente partecipate dalla banca o controllanti, detenere direttamente o indirettamente partecipazioni rilevanti nella banca e controllanti, essere legati alla banca ed alle società controlate o controllanti da rapporti professionali rilevanti, essere coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado, di coloro che ricadono in una delle ipotesi precedenti, essere affidati o debitori in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro, essere dipendente dello Stato e di Enti Pubblici. Anche per i sindaci è stato introdotto il divieto di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di sindaco presso la banca, ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni incarichi di membro del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato.

I Requisiti di indipendenza del Direttore Generale non cambiano e si applicano anche a eventuali direttori vicari. Si tratta di non essere affidati o debitori in via principale, per crediti per cassa e/o di firma, della banca o di società controllate o controllanti in misura complessivamente superiore al valore minore tra il 5% del Patrimonio di Vigilanza della banca e un milione di euro.

5.2.7 La disponibilità di tempo

Tutti i componenti degli Organi Amministrativi devono poter dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni. La disponibilità di tempo viene valutata in funzione di diversi fattori, fra cui il numero degli incarichi, le dimensioni e la situazione degli enti in cui questi sono ricoperti, natura, portata e complessità delle attività, il luogo o il paese di insediamento degli enti, altri impegni e circostanze di natura personale o professionale, tempo dedicato ad attività di formazione, altre circostanze non prevedibili.

La Direttiva CRD IV fissa un limite al numero di incarichi che possono essere rivestiti da uno stesso soggetto e fornisce inoltre una serie di regole sul loro computo.E’ obbigatoria una chiara distinzione tra le funzioni esecutive e non esecutive, con conseguente netta separazione tra le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato: può essere autorizzato il cumulo delle predette cariche solo in casi eccezionali e laddove misure correttive assicurino che le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato in capo alle due funzioni non vengano compromessi.

Ogni esponente aziendale deve dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell’incarico: all’atto della nomina e, tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all’organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, le attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo. La banca deve stimare il tempo necessario per l’efficace svolgimento dell’incarico, lo comunica all’esponente e l’organo competente valuta se il tempo dedicato è idoneo all’efficace svolgimento dell’incarico.

Se l’esponente aziendale dichiara per iscritto di poter dedicare all’incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione può essere omessa purché gli incarichi non superino i limiti previsti, l’esponente non ricopra l’incarico di amministratore delegato o direttore generale, né è presidente di un organo o di un Comitato Esecutivo o di Comitati Tecnici interni alla banca.

Ciascun esponente, con esclusione dei sindaci, non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre imprese anche non finanziarie superiore a una delle seguenti combinazioni alternative: a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; b) n. 4 incarichi non esecutivi. Non rilevano gli incarichi in entità senza scopo di lucro o in organizzazioni il cui scopo consiste nella gestione degli interessi economici privati dell’esponente o dei familiari, purché tali incarichi non richiedano una gestione quotidiana. Banca Centrale, sulla base di istanza motivata può autorizzare un incarico non esecutivo ulteriore solo qualora sia valutato compatibile con il criterio di adeguata disponibilità di tempo. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l’esponente aziendale interessato non rinunci all’incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite.

Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi, si considera, come unico incarico, l’insieme degli incarichi ricoperti all’interno del medesimo gruppo della banca o in imprese, anche finanziarie, partecipate direttamente o indirettamente, in cui la banca detiene una partecipazione almeno pari al 10% o ne ha il controllo. L’insieme degli incarichi computati come unico viene considerato esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti è tale.

Invece la valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza ma concorre alla valutazione degli altri requisiti. La verifica avviene nel continuo. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l’organo competente può chiedere all’esponente di rinunciare a uno o più incarichi o di impegnarsi a dedicare maggiore tempo all’esercizio del proprio incarico, adottare misure utili a ridurre la necessità di tempo richiesta per l’incarico, tra cui la revoca di deleghe o l’esclusione dai comitati.

  1. Le disposizioni regolamentari in tema di autovalutazione degli Organi Aziendali

Banca Centrale già con il Regolamento n. 2019/01, all’art. 18 aveva introdotto le disposizioni dedicate all’autovalutazione in ordine al livello di compliance della propria governance rispetto ai nuovi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, così come integrati dai nuovi criteri di correttezza e competenza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi.

6.1 L’applicazione e l’iter valutativo

Il processo di valutazione degli esponenti è previsto a fronte di:

  • processi autorizzativi per l’esercizio dell’attività bancaria
  • modifiche nella composizione dell’organo;
  • sopravvenuti eventi straordinari (es. che compromettano il mantenimento dei requisiti di onorabilità).

Da un punto di vista operativo l’iter valutativo si articola nei seguenti step:

  • le Banche verificano l’idoneità degli interessati e procedono alle nomine notificandole a Banca Centrale,
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