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Back to basics: calcolo del requisito patrimoniale per rischio operativo, un primer analitico – Ottobre 2026

di Ivo Invernizzi*

Definizione di rischio operativo e fonti normative principali

l rischio operativo per la banca è il rischio di subire perdite economiche derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni (esterni). Fonti e componenti principali del rischio operativo sono: 1. personale: errori umani, frodi interne, scarsa formazione o dimissioni improvvise di figure chiave. 2. Processi: Procedure inadeguate, errori contabili o inadempienze contrattuali. 3. Sistemi: blackout informatici, malfunzionamenti dell’hardware o del software e attacchi di cybersecurity. 4. Eventi esterni (esogeni): calamità naturali, pandemie, atti terroristici o modifiche normative improvvise. 5. Rischio legale: Incluso nella definizione, deriva da controversie legali, cause o risarcimenti. (non include invece il rischio strategico o di reputazione). Le due fonti normative di riferimento da analizzare attentamente nel calcolo del requisito patrimoniale da rischio operativo sono Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), “Basel III: Finalising post-crisis reforms”, 7 dicembre 2017, che ha introdotto il nuovo Standardised Measurement Approach o SMA al fine di sostituire i precedenti metodi di misurazione del rischio operativo ‘AMA’ (Advanced Measurement Approaches), e il Basel Framework, OPE25 “Standardised approach” (SA) pubblicato da BIS nel 2029, che disciplina BI (Business Indicator), BIC (Business Indicator Component), ILM (Internal Loss Multiplier), loss data e calcolo del requisito patrimoniale per rischio operativo. Nell’Unione Europea il framework è recepito dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), 31 maggio 2024, relativo anche al rischio operativo. Il metodo non è un vero e proprio VaR simile al VaR da rischio di mercato bensì produce l’Operational Risk Capital (ORC), poi convertito in RWA (Risk Weighted Asset). Per dovere di completezza, ricordiamo che, il metodo SMA (Standardised Measurement Approach) ha sostituito sia i vecchi metodi semplificati sia i numerosi ed eterogenei modelli avanzati AMA nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo, in linea con il framework di Basilea IV. La trattazione che seguirà non ha pretesa di ineccepibile analiticità e completezza ma ha per obiettivo dare un’idea di massima sui calcoli alla base del requisito patrimoniale da rischio operativo. Per gli addetti ai lavori, rimandiamo pertanto alle fonti normative riportate in calce per gli approfondimenti di dettaglio.

1. BUSINESS INDICATOR o BI

1.A — Raccolta dei dati storici

Il Business Indicator (BI) è una proxy del rischio operativo costruita sulle grandezze del conto economico. Il framework di calcolo utilizza normalmente la media degli ultimi tre esercizi al fine di ottenere le componenti rilevanti. Le banche devono garantire coerenza con la contabilità e riconciliazione con il reporting prudenziale. La corretta classificazione delle voci è cruciale perché errori o omissioni nella raccolta storica delle effettive perdite operative in cui è incorsa la banca modificano il BI e, a cascata, BIC e requisito patrimoniale finale. Le componenti devono essere calcolate anno per anno prima di effettuare la media triennale. La disciplina europea EBA collega, inoltre, le informazioni di Business Indicator al reporting prudenziale e alle mappature contabili previste per il nuovo framework di rischio operativo.

1.B Le tre macro-componenti del BI: ILDC, SC, FC

ILDC — Interest, Leases and Dividend Component: incorpora interessi, leasing e dividendi. SC o Services Component: comprende le principali componenti reddituali incassate dalla banca e relative ai servizi finanziari da essa forniti, incluse commissioni e altri proventi/oneri operativi secondo le definizioni regolamentari. FC o Financial Component: include i risultati netti finanziari del trading book e del banking book secondo le regole di Basilea. Il BI si ottiene in tal senso dalla seguente somma BI = ILDC + SC + FC. Per ILDC, SC e FC le formule regolamentari prevedono specifici operatori, inclusi valori assoluti e massimi tra ricavi e costi. La media triennale è applicata dopo il calcolo annuale delle singole componenti.

1.C . BIC: tre scaglioni di reddito

Il Business Indicator Component (BIC) trasforma il BI in una prima misura patrimoniale mediante coefficienti marginali crescenti a seconda del risultato economico BI della banca. Le tre aliquote applicate ai tre scaglioni di risultato reddituale BI sono: BI ≤ €1 miliardo: 12%; €1–30 miliardi: 15% sulla sola quota marginale; BI > €30 miliardi: 18% sulla quota eccedente €30 miliardi. Il sistema è progressivo: non si applica il 18% all’intero BI di una banca con BI superiore a €30 miliardi. Forniamo un semplice esempio numerico: con BI = €35 miliardi, BIC = €1×12% + €29×15% + €5×18% = €5,37 miliardi. Il BIC misura quindi soprattutto la scala economica dell’attività bancaria.

2. INTERNAL LOSS MULTIPLIER o ILM

2.A Loss Component (LC)

La Loss Component (LC) introduce nella SMA ‘lo storico’ delle perdite operative in cui è incorsa la banca e incluse in un database. A regime, il framework di Basilea utilizza dieci anni di dati di perdita di elevata qualità. La formula utilizzata per il calcolo della Loss Component è LC = 15 × media annuale delle perdite operative sui 10 anni. Il fattore 15 rende comparabile la serie storica delle perdite con il BIC. Il database deve coprire eventi operativi rilevanti e documentati di perdita operativa e permettere la ricostruzione dell’evento, della perdita lorda, delle eventuali recovery e degli elementi necessari a fini analitici della loro classificazione. La qualità della serie storica di perdite operative effettive è in tal senso un elemento determinante al fine di evitare che l’ILM rifletta una storia delle perdite incompleta o non comparabile.

2.B Formula dell’Internal Loss Multiplier

La formula dell’ILM = ln[e − 1 + (LC/BIC)0,8]. L’Internal Loss Multiplier è un fattore di scala che confronta l’esperienza storica delle perdite con la componente patrimoniale BIC. Quando LC = BIC, ILM = 1. Se LC fosse inferiore a BIC, ILM sarebbe inferiore a 1; se LC supera BIC, ILM è superiore a 1. La funzione logaritmica e l’esponente 0,8 rendono l’aggiustamento non lineare, ovvero l’incremento delle perdite operative non determina un aumento proporzionale del moltiplicatore. L’ILM è quindi il meccanismo che rende la SMA sensibile alla specifica esperienza storica di rischio operativo della banca.

2.C Impatto sul capitale della banca da rischio operativo

Il requisito finale è Operating Risk Capital o ORC = BIC × ILM. Qualora si riscontrasse un ILM < 1, la storia delle perdite è relativamente contenuta rispetto al BIC e il requisito è inferiore al BIC; con ILM = 1, il requisito coincide con BIC; con ILM > 1, le perdite storiche aumentano il requisito patrimoniale oltre il BIC. Anche in questo caso forniamo un esempio numerico: qualora il BIC ammontasse a €1 miliardo e ILM 0,8 si otterrebbe un ORC pari a €800 milioni; con ILM 1,3, l’ORC diverrebbe €1,3 miliardi. Secondo tale modalità di calcolo la SMA combina una componente dimensionale e una componente loss-sensitive. Nell’applicazione europea occorre tuttavia considerare le specifiche introdotte dal regolamento CRR3 (Il regolamento CRR3 (Capital Requirements Regulation III), formalizzato come Regolamento (UE) 2024/1623, è il pilastro normativo europeo che completa il recepimento degli accordi globali di Basilea 3 spesso definiti tra gli ‘addetti ai lavori’ come Basilea 3.5 o Basilea 4) e i relativi vincoli regolamentari sul trattamento dei dati.

3. CALCOLO FINALE DEL REQUISITO PATRIMONIALE E DATA GOVERNANCE

3.A Formulazione del requisito

Diamo in questa sezione una sintesi analitica della formula definitiva del requisito patrimoniale per rischio operativo.
BI = ILDC + SC + FC; BIC = BI × coefficienti marginali; LC = 15 × media delle perdite operative annue sui 10 anni; ILM = ln[e−1+(LC/BIC)0,8]; ORC = BIC × ILM. Per ottenere gli RWA (Risk Weighted Asset) operativi: RWA da Operational Risk Capital = ORC × 12,5. Ad esempio, ORC di €100 milioni genera €1,25 miliardi di RWA. La catena di calcolo è in tal senso: conto economico → BI → BIC → perdite storiche → ILM → capitale operativo → RWA. Il requisito confluisce nel denominatore dei coefficienti patrimoniali CET1, Tier 1 e Total Capital della banca.

3.B — Soglia minima di censimento della perdita operativa

Il framework di Basilea III utilizza una soglia minima di €20.000 (nulla vieta a ciascuna banca di stabilire una soglia inferiore – ma ovviamente non superiore – a fini di censimento interno della perdita nel proprio database storico di perdite operative) al fine di includere una perdita operativa nel dataset utilizzato per il calcolo del Loss Component (LDC) della banca. Tale soglia monetaria, deve essere applicata coerentemente alla definizione regolamentare dell’evento e al trattamento delle recovery. Il sistema interno di raccolta database delle perdite operative deve comunque essere progettato al fine di evitare che eventi implicanti perdite inferiori a tale soglia, pur esclusi dal calcolo prudenziale previsto, vengano persi nei sistemi gestionali necessari per controlli, analisi e data quality. Nell’UE, il regolamento CRR3 e gli standard EBA disciplinano inoltre il reporting delle informazioni di rischio operativo, rafforzando la tracciabilità tra database interno e reporting prudenziale destinato alle autorità di vigilanza.

3.C Qualità del database LDC — Loss Data Collection

Il Loss Data Collection (LDC) database deve essere completo, accurato, riconciliabile, tracciabile e sufficientemente granulare. Deve consentire di ricostruire almeno identificazione dell’evento di perdita, la data, l’importo della perdita, il saggio di eventuale recovery, le cause qualitative della perdita e la loro classificazione. Devono essere inoltre definiti controlli di qualità, ownership della perdita, procedure di riconciliazione contabile, versioning e audit trail della perdita stessa. Una carenza dell’LDC può produrre sottostima del LC e quindi un ILM artificialmente contenuto. La data governance diventa perciò una componente strategica nella gestione del rischio operativo e parte integrante del capitale regolamentare: la banca deve dimostrare che il database di perdite operative interno rappresenta in modo coerente, completo, analitico e veritiero l’universo delle perdite operative rilevanti verificatesi in passato e che i dati sono utilizzabili ai fini di calcolo prudenziale.

Conclusione: stato dell’arte e prospettive 2026–2027

A fine 2025 il rischio operativo aveva acquisito un peso strutturalmente importante nel capitale bancario europeo. Secondo dati pubblicati dall’EBA, i requisiti di capitale per rischio operativi sono saliti al 13,4% dei requisiti complessivi a fine 2025, dal 10,6% di dicembre 2024. Nel secondo trimestre 2025 le RWA operative erano circa €1,3 trilioni, pari a circa il 13% delle RWA complessive riconducibili a tutti i rischi. Tale incremento, è stato in parte determinato dall’applicazione del regolamento europeo CRR3 dal 2025 e dal nuovo metodo di calcolo SMA che ha sostituito i metodi complessi ed eterogenei AMA (i metodi AMA (Advanced Measurement Approaches) sono modelli interni avanzati con cui le banche calcolavano il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo. Nel 2025 le banche EU/EEA hanno inoltre registrato circa 3,9 milioni di eventi di perdita operativa (+25% sul 2024), con perdite materializzate pari a circa €15,2 miliardi (-5%). Per il 2026–27 è quindi prevedibile un consolidamento del peso del rischio operativo sul capitale bancario, con pressione derivante da cyber risk, da possibili frodi, AI, ICT e outsourcing. La maggiore disponibilità di dati e l’entrata a regime del nuovo reporting dovrebbero migliorare la misurazione, ma non necessariamente ridurre il requisito patrimoniale.

*Ivo Invernizzi: “opera dell’ingegno umano realizzata con il solo supporto di sistemi di IA sotto supervisione editoriale”

*“i contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione  al 09/10/2026, non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”

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RIFERIMENTI

BCBS, Basel III: Finalising post-crisis reforms, BIS, 7 dicembre 2017.

https://www.bis.org/publications/201712-standards-basel-iii-finalising-post-crisis-reforms

BCBS, Basel Framework — OPE25: Standardised approach, framework consolidato., BIS, 2019

https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/ope/25/inforce/2019-12-15/published/2019-12-15

Unione europea, Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), 31 maggio 2024, pubblicato il 19 giugno 2024.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A1623%3Aoj&locale=it

EBA, Risk Assessment Report — EBA, December 2025, dicembre 2025.

https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/publications/risk-assessment-report-december-2025

EBA, Implementing Technical Standards on supervisory reporting concerning operational risk, EBA, aggiornamento 17 dicembre 2025.

https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/operational-risk/implementing-technical-standards-supervisory-reporting-concerning-operational-risk

EBA, Risk Assessment Report — June 2026, EBA, giugno 2026.

https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/publications/risk-assessment-report-june-2026

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