EBA sul bail-in: cancellazione, conversione e meccanica di scambio – Febbraio 2023

di Ivo Invernizzi*

Il 13 febbraio 2023 EBA ha pubblicato le proprie linee guida finali sull’implementazione del bail-in per le banche europee, indirizzate alle Autorità di Risoluzione. Il documento è imperniato su tre temi:

  • processo adottato e relativa ‘timeline’
  • meccanica di scambio (Exchange Mechanic)
  • tipologia di strumenti utilizzati

Da gennaio 2024, le autorità di risoluzione dovranno elaborare un documento di alto livello che definisce gli aspetti chiave del loro approccio al bail in. In particolare, da EBA viene loro chiesto  di specificare se intendono avvalersi di strumenti provvisori e di definire una tempistica del processo di bail-in.

In sintesi, le autorità di risoluzione dovrebbero pubblicare sul loro sito web una descrizione di alto livello del loro approccio relativo a:

  • esecuzione della svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e delle passività bail-inable
  • individuazione e descrizione del ruolo degli stakeholder da coinvolgere nel processo della Meccanica di Scambio (‘Exchange Mechanic’)
  • approccio all’interruzione o alla sospensione delle negoziazioni e al delisting o alla rimozione degli strumenti finanziari coinvolti dalle loro sedi di negoziazione.
  • chiara descrizione del funzionamento del potenziale strumento provvisorio (interim instrument)
  • descrizione della svalutazione e della cancellazione degli strumenti finanziari rilevanti
  • descrizione dettagliata, seppur indicativa, del processo di conversione dei debiti in altri strumenti, inclusa la consegna di nuovi strumenti finanziari, se del caso, che possono fare riferimento a una delle seguenti modalità:
  1. conversione di strumenti o passività bail-in in nuovo capitale (“conversione diretta”)
  2. conversione di strumenti bail-in o passività che comportano strumenti provvisori (interim instrument);
  3. un mix di entrambi.

Per quanto ovvio, ricordiamo al lettore che, in base alla direttiva europea BRRD, l’istituto del  bail-in fornisce ‘relief’  alla banca in eventuale default richiedendo la svalutazione, la cancellazione e/o la conversione in equity dei debiti della stessa nei confronti di creditori e depositanti. Si tratta nella sostanza di far ricadere il costo di un fallimento bancario non sul contribuente che versa le imposte mediante intervento diretto dello Stato (come avviene nel bail-out), bensì sui creditori detentori di capitale di debito (ad esempio alcuni obbligazionisti) e depositanti, mediante cancellazione dei loro crediti e/o conversione degli stessi in strumenti di capitale di rischio.

*“i contenuti sono riferibili unicamente all’autore ed esprimono la sua personale opinione al 17/02/2023, non costituiscono alcuna raccomandazione d’investimento e non impegnano le società e istituzioni di appartenenza”

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RIFERIMENTI

Guidelines to resolution authorities on the publication of the writedown and conversion and bail-in exchange mechanic, European Banking Authority, 13th  February 2023  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/1051851/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20the%20publication%20of%20the%20write-down%20and%20conversion%20and%20bail-in%20exchange%20mechanic.pdf

Bank Recovery and Resolution Directive  (8RRD);  DIRECTIVE 2014/59/EU (BRRD)

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook/100546

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